Cassazione Penale, Sentenza n. 25589/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello lamentando principalmente: 1) la errata qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato, in quanto sono stati fermati immediatamente dopo le casse e avrebbero restituito la merce prima di acquisirne autonoma disponibilità; 2) la erronea applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.) nonostante la sorveglianza costante nel piccolo esercizio; 3) la mancata esclusione della legittimazione a proporre querela da parte dell'addetto/direttore; 4) il mancato riconoscimento dell'attenuante per valore modesto (art. 62 n.4 c.p.) per merci di valore complessivo circa 50-54 euro che furono comunque restituite; 5) violazione del divieto di reformatio in peius e errori nel bilanciamento delle circostanze; 6) questione di prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati esclusivamente sul motivo relativo alla qualificazione del furto come consumato: ha annullato la sentenza di appello limitatamente al reato di furto e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo esame sulla consumazione/tentativo tenendo conto dei principi richiamati. Per il resto i motivi sono stati respinti: è stata confermata la legittimità della qualificazione dell'aggravante dell'art. 625 n.7 c.p. (vigilanza non di carattere continuativo nei supermercati), è stata ritenuta infondata la doglianza sull'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. (il valore non era "irrisorio" al momento della consumazione), sono state respinte le censure su reformatio in peius e prescrizione; è stata dichiarata irrevocabile la condanna per ricettazione in capo a Sara Poggianti.
Norme richiamate
L'aggravante per esposizione alla pubblica fede si considera sussistente quando la merce è sottratta nei supermercati in regime di self-service, salvo che sia esercitata una sorveglianza continua e diretta tale da impedire materialmente la sottrazione; la sorveglianza saltuaria/occasionale non esclude l'aggravante.
art. 648 cod. pen. (capoverso)
Il reato di ricettazione contestato alla Poggianti è stato ricollegato al capoverso dell'art. 648 c.p.; la Cassazione ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per tale reato.
Richiamato in relazione alla distinzione tentativo/consumazione: la Corte ha ritenuto che, se la vigilanza impedisce l'effettiva e autonoma disponibilità della cosa sottratta, il delitto resta al livello del tentativo; su tale punto il ricorso è stato accolto e si è disposto nuovo esame.
L'attenuante per valore modesto va valutata considerando il valore al momento della consumazione del reato; la restituzione successiva della merce non trasforma automaticamente il danno in "di speciale tenuità".
Richiamato in relazione alla legittimazione a proporre querela: la Corte ha ritenuto superfluo approfondire il motivo posto, richiamando la consolidata giurisprudenza che riconosce al gestore del punto vendita una detenzione qualificata sulla cosa e, quindi, la legittimazione.
art. 597 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte ha spiegato che la riforma in termini di equivalenza fra circostanze è possibile e non viola il divieto di "reformatio in peius" se la pena non supera quella inflitta in primo grado e l'imputato ha interesse all'impugnazione.
Richiamato in relazione alla prescrizione: la Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che la recidiva qualificata rilevata in punto di fatto incide sul computo dei termini di prescrizione.
La recidiva qualificata è stata riconosciuta e valutata dalla Corte come equivalente alle attenuanti generiche; tale qualificazione influisce sul calcolo della pena e sui termini di prescrizione.
Richiamato indirettamente per il principio che la recidiva qualificata incide anche sull'entità della proroga del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi.
Massime di principio
- Nel caso di furto in supermercato va valutata concretamente la "disponibilità autonoma" della merce: se la sorveglianza impedisce che l'agente acquisisca autonomia di fatto sulla cosa (monitoraggio continuo e intervento "in continenti"), l'azione resta tentativo; se la sorveglianza è soltanto occasionale o a campione, il furto può considerarsi consumato e opera l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.
- L'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. trova applicazione in genere nei contesti di self-service ove la vigilanza non è continua; l'esclusione dell'aggravante richiede prova di una custodia continua e diretta della merce.
- Per la concessione dell'attenuante per valore modesto (art. 62 n.4 c.p.) il parametro rilevante è il valore al momento della consumazione del reato: eventi successivi come la restituzione non mutano automaticamente la valutazione.
- Il giudice di appello può riformulare il bilanciamento delle circostanze e pervenire a una valutazione "in meglio" o a un diverso giudizio di equivalenza senza violare il divieto di reformatio in peius, purché la pena inflitta non superi quella del primo grado e siano rispettati i presupposti procedurali.
- La qualificazione della recidiva come aggravante ad effetto speciale ha conseguenze anche sul computo dei termini di prescrizione: la recidiva qualificata può prolungare i termini e incidere sul calcolo della prescrizione.
- La legittimazione del gestore/direttore del punto vendita a proporre querela è ammessa nella giurisprudenza quando sussiste una detenzione qualificata della cosa, per cui tale doglianza richiede un esame tecnico-normativo puntuale e non è automaticamente decisiva.
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