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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25589/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello lamentando principalmente: 1) la errata qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato, in quanto sono stati fermati immediatamente dopo le casse e avrebbero restituito la merce prima di acquisirne autonoma disponibilità; 2) la erronea applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.) nonostante la sorveglianza costante nel piccolo esercizio; 3) la mancata esclusione della legittimazione a proporre querela da parte dell'addetto/direttore; 4) il mancato riconoscimento dell'attenuante per valore modesto (art. 62 n.4 c.p.) per merci di valore complessivo circa 50-54 euro che furono comunque restituite; 5) violazione del divieto di reformatio in peius e errori nel bilanciamento delle circostanze; 6) questione di prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati esclusivamente sul motivo relativo alla qualificazione del furto come consumato: ha annullato la sentenza di appello limitatamente al reato di furto e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo esame sulla consumazione/tentativo tenendo conto dei principi richiamati. Per il resto i motivi sono stati respinti: è stata confermata la legittimità della qualificazione dell'aggravante dell'art. 625 n.7 c.p. (vigilanza non di carattere continuativo nei supermercati), è stata ritenuta infondata la doglianza sull'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. (il valore non era "irrisorio" al momento della consumazione), sono state respinte le censure su reformatio in peius e prescrizione; è stata dichiarata irrevocabile la condanna per ricettazione in capo a Sara Poggianti.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7 cod. pen.

    L'aggravante per esposizione alla pubblica fede si considera sussistente quando la merce è sottratta nei supermercati in regime di self-service, salvo che sia esercitata una sorveglianza continua e diretta tale da impedire materialmente la sottrazione; la sorveglianza saltuaria/occasionale non esclude l'aggravante.

  • art. 648 cod. pen. (capoverso)

    Il reato di ricettazione contestato alla Poggianti è stato ricollegato al capoverso dell'art. 648 c.p.; la Cassazione ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per tale reato.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla distinzione tentativo/consumazione: la Corte ha ritenuto che, se la vigilanza impedisce l'effettiva e autonoma disponibilità della cosa sottratta, il delitto resta al livello del tentativo; su tale punto il ricorso è stato accolto e si è disposto nuovo esame.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante per valore modesto va valutata considerando il valore al momento della consumazione del reato; la restituzione successiva della merce non trasforma automaticamente il danno in "di speciale tenuità".

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla legittimazione a proporre querela: la Corte ha ritenuto superfluo approfondire il motivo posto, richiamando la consolidata giurisprudenza che riconosce al gestore del punto vendita una detenzione qualificata sulla cosa e, quindi, la legittimazione.

  • art. 597 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte ha spiegato che la riforma in termini di equivalenza fra circostanze è possibile e non viola il divieto di "reformatio in peius" se la pena non supera quella inflitta in primo grado e l'imputato ha interesse all'impugnazione.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla prescrizione: la Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che la recidiva qualificata rilevata in punto di fatto incide sul computo dei termini di prescrizione.

  • art. 99 comma 4 cod. pen.

    La recidiva qualificata è stata riconosciuta e valutata dalla Corte come equivalente alle attenuanti generiche; tale qualificazione influisce sul calcolo della pena e sui termini di prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato indirettamente per il principio che la recidiva qualificata incide anche sull'entità della proroga del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi.

Massime di principio

  • Nel caso di furto in supermercato va valutata concretamente la "disponibilità autonoma" della merce: se la sorveglianza impedisce che l'agente acquisisca autonomia di fatto sulla cosa (monitoraggio continuo e intervento "in continenti"), l'azione resta tentativo; se la sorveglianza è soltanto occasionale o a campione, il furto può considerarsi consumato e opera l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.
  • L'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. trova applicazione in genere nei contesti di self-service ove la vigilanza non è continua; l'esclusione dell'aggravante richiede prova di una custodia continua e diretta della merce.
  • Per la concessione dell'attenuante per valore modesto (art. 62 n.4 c.p.) il parametro rilevante è il valore al momento della consumazione del reato: eventi successivi come la restituzione non mutano automaticamente la valutazione.
  • Il giudice di appello può riformulare il bilanciamento delle circostanze e pervenire a una valutazione "in meglio" o a un diverso giudizio di equivalenza senza violare il divieto di reformatio in peius, purché la pena inflitta non superi quella del primo grado e siano rispettati i presupposti procedurali.
  • La qualificazione della recidiva come aggravante ad effetto speciale ha conseguenze anche sul computo dei termini di prescrizione: la recidiva qualificata può prolungare i termini e incidere sul calcolo della prescrizione.
  • La legittimazione del gestore/direttore del punto vendita a proporre querela è ammessa nella giurisprudenza quando sussiste una detenzione qualificata della cosa, per cui tale doglianza richiede un esame tecnico-normativo puntuale e non è automaticamente decisiva.

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