Cassazione Penale, Ordinanza n. 36452/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto idonea la detenzione domiciliare ma non l'affidamento in prova al servizio sociale. Dalla motivazione della Corte emerge che il condannato chiedeva, in sostanza, una misura alternativa più favorevole e censurava: 1) la valutazione del giudice di merito sull'inidoneità dell'affidamento in prova; 2) il rilievo attribuito alla mancanza di un'attività lavorativa e, quindi, di mezzi leciti di sostentamento; 3) l'affermazione secondo cui il percorso di revisione critica non sarebbe ancora sufficiente; 4) la presunta mancanza nel fascicolo della relazione di polizia giudiziaria; 5) l'uso del plurale con riferimento ai reati in espiazione. Il difensore ha depositato anche una memoria scritta denominata "motivi aggiunti", insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio sulla idoneità o meno delle misure alternative a raggiungere la funzione rieducativa e a prevenire il rischio di recidiva appartenga alla discrezionalità del giudice di sorveglianza e non sia sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e logicamente coerente. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla sufficienza del percorso di revisione critica era formulata in violazione del principio di autosufficienza, perché il relativo atto non era allegato né trascritto. Gli ulteriori rilievi difensivi sono stati giudicati incapaci di scardinare la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, fondata anche sulla mancanza di attività lavorativa e sulla conseguente insufficienza dei mezzi leciti di sostentamento. Al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati
Nel valutare l'affidamento in prova il giudice deve considerare anche la disponibilità di leciti mezzi di sostentamento, perché la loro mancanza può rendere non assicurata la prevenzione del rischio di nuovi reati.
La misura alternativa dell'affidamento in prova richiede una valutazione prognostica sulla rieducazione del condannato e sull'assenza di pericolo di recidiva.
Massime di principio
- La valutazione sull'idoneità delle misure alternative alla detenzione a realizzare la rieducazione del condannato e a prevenire la recidiva è rimessa al giudice di sorveglianza e, se motivata in modo congruo e non illogico, non è sindacabile in cassazione nel merito.
- Nel giudizio sull'affidamento in prova, la disponibilità di un lavoro non è un requisito astrattamente indispensabile, ma il giudice deve comunque verificare la presenza di leciti mezzi di sostentamento, perché l'assenza di tali mezzi può legittimare il giudizio di pericolo di nuove condotte illecite.
- Le censure di legittimità che presuppongono atti o circostanze non allegati o non trascritti nel ricorso sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza.
- Sono inammissibili le doglianze che, anche ove accolte, non sarebbero idonee a disarticolare la motivazione autonoma e sufficiente posta a base del provvedimento impugnato.
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