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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36357/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva respinto la sua richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 81 c.p.) tra la sentenza del 7 luglio 2014 del Tribunale di Firenze e la sentenza del 24 gennaio 2017 della Corte d'appello di Firenze. Il Tribunale aveva ritenuto che i reati erano stati commessi in un arco temporale troppo ampio per configurare la continuazione. In cassazione il ricorrente ha censurato: (i) violazione dell'art. 81 c.p. per non aver valutato l'omogeneità dei reati e l'identità del contesto (attività commerciale comune); (ii) vizio di motivazione per mancata considerazione della memoria difensiva depositata davanti al giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti sono generici e tendono ad una revisione di merito non consentita in sede di legittimità. Sulla mancata risposta alla memoria la Corte ha rilevato che la censura era generica: per far valere omissioni motivazionali occorre indicare esattamente i temi, prove e argomenti non esaminati dal giudice, e non limitarsi a lamentare l'omessa risposta. Sul merito della continuazione la Corte ha ribadito che il ricorso proponeva un nuovo giudizio di merito (valutazione di dati fattuali contrari alla decisione del primo giudice) che la Corte di legittimità non può svolgere. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione: la Corte rileva che la questione relativa alla sussistenza della continuazione richiede valutazioni di fatto e di merito (omogeneità dei reati, identità di contesto e prossimità temporale) che non possono essere riformulate in sede di legittimità; la censura va diretta alla struttura motivazionale e non ai giudizi di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata qui per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Citata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione applica tale principio per imporre il versamento di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è consentito proporre una nuova valutazione di merito: i motivi devono colpire la struttura della motivazione (effettività, coerenza e congruità logica) e non i risultati valutativi dei fatti.
  • Per contestare la mancata considerazione di una memoria difensiva occorre indicare specificamente i temi, le prove e gli argomenti posti e non valutati dal giudice; una lamentela generica di omissione è inammissibile.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. è necessario dimostrare non solo l'omogeneità dei reati ma anche un'adeguata connessione temporale e la comunanza del contesto operativo; argomentazioni puramente alternative o contrapposte ai dati ritenuti dal primo giudice rischiano di essere considerate questioni di merito.
  • Il rischio processuale dell'inammissibilità comprende l'onere delle spese e, in assenza di giustificazioni della colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: dunque i ricorsi devono essere formulati con precisione e fondatezza giuridico-argomentativa.
  • Nella redazione del ricorso in cassazione è utile: (a) individuare i passaggi motivazionali contestati nel provvedimento impugnato; (b) spiegare perché tali passaggi sono carenti sotto i profili di effettività, coerenza e congruità logica; (c) evitare di presentare censure che richiedano una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

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