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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22344/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza di appello fosse congrua, логicamente argomentata e immune da censure devolute in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel ricorso si contestava l'affermazione di responsabilità penale, deducendo in sostanza l'assenza di elementi idonei a dimostrare la destinazione allo spaccio della droga detenuta. La Corte di cassazione rileva però che la decisione di merito aveva già valorizzato una pluralità di indici univoci: il quantitativo di cocaina sequestrato, il frazionamento in dosi, il luogo di occultamento, il possesso di denaro non riconducibile ad attività lavorativa e il comportamento tenuto dall'imputato al momento del controllo. Il ricorso viene ritenuto meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, senza una reale critica alla motivazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La detenzione di sostanza stupefacente è stata ritenuta integrare la fattispecie di lieve entità, ma la Corte di legittimità non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a rilevare che la valutazione di merito sulla destinazione allo spaccio era adeguatamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure di merito già esaminate e disattese dai giudici di appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La destinazione a spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da una valutazione complessiva di plurimi indici fattuali, quali quantità, frazionamento in dosi, modalità di occultamento, disponibilità di denaro non giustificato e condotta dell'agente al controllo.
  • La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da argomentazioni congrue e logicamente coerenti, non potendo il ricorso trasformarsi in un nuovo giudizio di fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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