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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21826/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale, in relazione alla violazione del foglio di via con divieto di ritorno per tre anni in alcuni comuni. Il ricorso deduceva mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione nella valutazione della prova, contestando l'attendibilità delle immagini di videosorveglianza della stazione ferroviaria di Udine e la credibilità del teste che aveva riconosciuto l'imputato nelle immagini. Le memorie difensive reiteravano le doglianze chiedendo l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici, meramente reiterativi delle censure già esaminate e disattese in appello, e diretti in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    disposizione violata attraverso il ritorno nei luoghi nei quali operava il divieto imposto dal foglio di via; è il titolo della contestazione confermata nei giudizi di merito.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il ricorso è inammissibile quando contiene censure aspecifiche o non consentite, richiamando l'art. 581 c.p.p.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    richiama l'esigenza di specificità dei motivi di impugnazione, che devono confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo; non inserito.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per il criterio della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che mirino solo a una rivalutazione del merito o a una diversa lettura delle prove, se la sentenza impugnata ha già motivatamente affrontato e disatteso le stesse doglianze.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure di appello è inammissibile.
  • La deduzione di vizi di motivazione è inammissibile quando non evidenzia reali travisamenti o illogicità manifeste risultanti dal testo del provvedimento impugnato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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