Cassazione Penale, Ordinanza n. 06112/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 7 marzo 2024. Dal testo emerge che censurava, in sostanza, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la confisca di euro 465 sequestrati. Secondo il ricorrente, la decisione di merito non avrebbe motivato adeguatamente su tali punti. La Corte di cassazione ha però rilevato che la Corte territoriale aveva invece motivato in modo sufficiente il diniego delle attenuanti valorizzando i numerosi precedenti di polizia, anche specifici, e la negativa condotta processuale, nonché la confisca della somma, giustificata dalla mancata indicazione di una lecita ragione di detenzione di un importo consistente e dalla sua verosimile connessione con l'attività illecita in occasione della quale l'imputato era stato colto in flagranza.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando il giudice di merito valorizza elementi negativi della personalità e della condotta dell'imputato, come i precedenti di polizia e la condotta processuale non positiva.
La confisca della somma sequestrata è ritenuta giustificata quando l'interessato non fornisce una plausibile spiegazione della lecita disponibilità del denaro e il contesto fattuale consente di collegarlo all'attività illecita.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è immune da censura in cassazione quando sia sorretto da motivazione non apparente che dia conto di elementi negativi concreti, quali precedenti specifici e comportamento processuale dell'imputato.
- La confisca di somme di denaro sequestrate può essere confermata quando la disponibilità del denaro non sia spiegata in modo plausibile dall'interessato e il contesto del fatto deponga per una provenienza o destinazione illecita.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in una contestazione meramente assertiva della motivazione di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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