Sentenza del 04/07/2022 n. 21126 - Corte di Cassazione
Tributi Locali - Procedure concorsuali - Pagamento ICI IMU.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha notificato avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 1993 e 1994 per immobili compresi nel fallimento della Metal-Pressing; la contribuente, divenuta assuntore del concordato, ha contestato la propria soggettività passiva e la legittimità degli avvisi sostenendo che non era proprietaria nei periodi di imposta e che l'obbligo fiscale non poteva essere ascritto a lei.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della contribuente e confermato la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del Comune. È stato affermato che, sebbene durante la procedura concorsuale l'obbligo di denuncia e di pagamento sia sospeso, l'obbligazione tributaria matura comunque; nei casi di concordato con assuntore che si assume il pagamento delle spese di procedura, le imposte maturate durante la procedura rientrano nelle spese di procedura (debiti prededucibili) e ricadono sull'assuntore che si è obbligato al loro pagamento. Inoltre le norme che prevedono l'ammissione al passivo dei crediti prededucibili non si applicano retroattivamente al fallimento dichiarato prima delle relative riforme. Per questi motivi la ricorrente è stata condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 6
Prevede obblighi del curatore/commissario (dichiarazione entro 90 giorni dalla nomina e versamento dell'imposta per l'intera procedura entro tre mesi dalla data di trasferimento degli immobili). Ne consegue che l'imposta matura durante la procedura ma la sua esigibilità è differita/sospesa fino al trasferimento.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3
Stabiliscono la soggettività passiva (proprietario o titolare di diritto reale). La Corte ha interpretato che tale regola non esclude la disciplina speciale delle procedure concorsuali, per cui l'obbligazione tributaria maturata in procedura può gravare sull'assuntore che si è obbligato alle spese di procedura.
Legge Fallimentare (previgente), art. 111
Le spese di procedura includono crediti sorti in occasione o in funzione della procedura e sono prededucibili; pertanto i carichi fiscali maturati nella procedura rientrano nelle spese di procedura che l'assuntore può assumersi e che possono essere soddisfatte in via preferenziale.
Legge Fallimentare (previgente), art. 111-bis
Norma successiva che impone l'accertamento dei crediti prededucibili mediante ammissione al passivo; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile retroattivamente ai fallimenti dichiarati prima della riforma.
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 22
Norma transitoria invocata dalla ricorrente; la Corte ha stabilito che si applica ai procedimenti pendenti alla sua entrata in vigore o a procedure aperte successivamente, per cui non opera per il fallimento del 1990.
Norma sul contenuto del concordato; la Corte ha osservato che se il concordato contiene l'impegno dell'assuntore al pagamento delle spese di procedura, ciò comprende anche i debiti tributari maturati nel corso della procedura.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiesta di motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia implicitamente e adeguatamente deciso sulle questioni sollevate (frammentazione e sanzioni), motivando la piena legittimità degli accertamenti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato; richiamata in relazione alla liquidazione delle spese processuali nella sentenza di cassazione.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale (fallimento o liquidazione coatta) l'obbligazione tributaria per le imposte sugli immobili matura durante la procedura, ma l'obbligo di denuncia e di pagamento è generalmente sospeso fino alla vendita o al trasferimento dell'immobile.
- Se il fallimento si chiude senza vendita e l'ex fallito ritorna in bonis, le imposte maturate nel periodo fallimentare sono a carico del fallito tornato in bonis, che deve denunciarle e pagarle per i periodi di imposta interessati.
- Se esiste un concordato con un assuntore che nell'accordo si impegna al pagamento delle spese di procedura, gli oneri fiscali maturati nel corso della procedura rientrano nelle spese di procedura e gravano sull'assuntore, anche se non proprietario nei singoli anni di imposta contestati.
- I crediti tributari sorti in occasione della procedura possono godere di soddisfacimento privilegiato sul ricavato della vendita degli immobili e non richiedono necessariamente l'insinuazione al passivo quando esistono rimedi speciali previsti dalla normativa concorsuale.
- Le riforme che impongono specifiche modalità di accertamento o ammissione al passivo (es. art. 111-bis e norme transitorie) si applicano secondo la loro retroattività/temporalità: se la procedura era già pendente prima dell'entrata in vigore delle norme, si applica la disciplina previgente.
- Nel concordato è essenziale verificare il contenuto dell'impegno dell'assuntore (se comprende le spese di procedura): se l'assunzione è espressa, è difficile ottenere l'esenzione dalle imposte maturate durante la procedura o la remissione delle sanzioni per presunta incertezza normativa.
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