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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11824/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore dell'imputato ha impugnato la decisione della Corte d'appello in relazione alla statuizione sulla confisca della somma di denaro posta in sequestro, sostenendo che la confisca fosse illegittima in quanto non era stata contestata all'imputato alcuna condotta di cessione di droga (reato diverso dalla semplice detenzione di marijuana).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché fondato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità: la questione sulla confisca non era stata devoluta al giudice d'appello (non era fra i motivi di impugnazione in appello), con formazione del giudicato sulla statuizione di confisca ancor prima della rinuncia del ricorrente ai motivi diversi da quelli concordati sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Decisione resa il 24 febbraio 2022.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina la procedura di revisione della pena mediante richiesta concordata; limita le questioni devolubili e determina che chi rinuncia a motivi diversi non può poi sollevarli in Cassazione.

  • art. 602 c.p.p., comma 1

    Regola i termini e i presupposti del ricorso per cassazione; usata per evidenziare i limiti procedurali all'impugnazione in sede di legittimità.

  • art. 605 c.p.p.

    Indica i motivi consentiti in Cassazione e i limiti della devoluzione per i motivi di doglianza; rilevante per stabilire che il motivo sulla confisca non era ammissibile in cassazione perché non previamente dedotto.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale sul reato di illecita detenzione di stupefacenti (marijuana); la condanna è fondata su questa fattispecie, mentre la confisca può richiedere specifica contestazione di ulteriori condotte (es. cessione).

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere sollevate questioni non previamente devolute al giudice d'appello: se una specifica doglianza (es. sulla confisca) non è stata impugnata in appello, è generalmente inammissibile in Cassazione per formazione del giudicato.
  • Le procedure di revisione concordata della pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. limitano i motivi che il ricorrente può successivamente eccepire; chi rinuncia a contestare elementi diversi dalla pena concordata perde la possibilità di portarli in sede di legittimità.
  • Per contestare una misura accessoria come la confisca occorre che la relativa questione sia oggetto di impugnazione nei termini procedurali previsti; l'assenza di un'impugnazione specifica espone alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
  • La Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi procedurali o per manifesta infondatezza.
  • In situazioni simili è consigliabile sollevare tempestivamente in appello tutte le questioni rilevanti (in primis quelle relative a confisca e misure patrimoniali) per evitare la loro preclusione in sede di legittimità.

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