Cassazione Civile, Ordinanza n. 00061/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto di pagamento intimato da una società creditrice nei confronti di una banca, sulla base di un titolo esecutivo giudiziale costituito da una sentenza che aveva condannato la banca al pagamento del saldo di un rapporto di conto corrente, rideterminato dopo l'eliminazione di alcuni addebiti ritenuti illegittimi. La banca ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., contestando che sugli importi dovessero essere applicati gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c., per il periodo successivo alla domanda giudiziale. Il Tribunale ha accolto l'opposizione applicando il tasso dell'art. 1284, comma 1, c.c.; la Corte d'appello ha confermato, ma sulla base della diversa idea che il comma 4 si applichi solo alle obbligazioni di fonte negoziale e non alle obbligazioni restitutorie. La società creditrice ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 111 Cost., 1224 c.c., 1284 c.c., art. 17 d.l. 132/2014 conv. in l. 162/2014, 113 e 118 c.p.c., sostenendo che il tasso "commerciale" di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. si applichi in via generale a tutte le obbligazioni pecuniarie dal momento della domanda giudiziale; inoltre ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l'obbligazione derivava da un rapporto contrattuale di conto corrente tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'art. 1284, comma 4, c.c. ha portata generale e si applica, salvo diverso accordo delle parti o espressa previsione di legge, a tutte le obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all'inizio del processo. Ha escluso che la norma sia limitata alle sole obbligazioni di fonte negoziale e ha ritenuto comunque che, nel caso concreto, il credito azionato traeva origine da un rapporto contrattuale di conto corrente; pertanto, anche secondo l'impostazione più restrittiva richiamata dalla corte territoriale, gli interessi maggiorati erano dovuti.
Norme richiamate
Norma processuale che regola l'opposizione all'esecuzione, azionata dalla banca per contestare il precetto e il quantum degli interessi richiesti.
L'art. 1284, comma 4, c.c. è interpretato come regola generale sul saggio degli interessi legali dal momento della proposizione della domanda giudiziale; il comma 1 viene richiamato come tasso ordinario cui il comma 4 deroga nel periodo successivo all'inizio del processo.
È considerato norma distinta, relativa al tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie dal giorno della mora, anche se anteriore al processo; non è ritenuta duplicazione del comma 4 dell'art. 1284 c.c.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di violazione, senza svolgere un'autonoma ratio decidendi nel dispositivo.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata dalla corte territoriale.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata dalla corte territoriale.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
d.l. 12 settembre 2014, n. 132
Richiamato in relazione alla modifica dell'art. 1284 c.c.
Legge di conversione del d.l. n. 132/2014, richiamata per la disciplina del nuovo art. 1284, comma 4, c.c.
Richiamato come legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, parametro cui rinvia l'art. 1284, comma 4, c.c.
Massime di principio
- L'art. 1284, comma 4, c.c. si applica in via generale a tutte le obbligazioni pecuniarie, salvo diverso accordo delle parti o espressa previsione di legge, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale.
- La funzione della norma è deflattiva: mira a scoraggiare l'inadempimento e l'inerzia del debitore durante la pendenza del processo, facendo gravare su di lui un saggio di interessi più elevato per il tempo del giudizio.
- L'art. 1284, comma 4, c.c. e l'art. 1224 c.c. disciplinano momenti diversi della mora: la prima norma opera dopo l'inizio del processo, la seconda dal giorno della mora, anche se anteriore al giudizio; perciò non sono norme sovrapponibili.
- L'inciso "se le parti non ne hanno determinato la misura" non delimita il campo applicativo della disposizione alle sole obbligazioni contrattuali, ma esprime la prevalenza dell'autonomia privata, nei limiti in cui essa possa validamente incidere sul tasso degli interessi di mora.
- Anche le obbligazioni restitutorie che traggono origine da un rapporto contrattuale o dalla caducazione di clausole contrattuali restano soggette all'art. 1284, comma 4, c.c., quando il credito azionato conserva la sua matrice negoziale.
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