Cassazione Penale, Sentenza n. 9681/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, con unico motivo, avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza (04/07/2023) che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza (25/05/2023) che aveva aggravato la misura dalla libertà vigilata all'assegnazione alla casa di lavoro. Il ricorrente denunciava violazione di legge con riferimento all'art. 231 cod. pen. e vizio di motivazione e travisamento delle prove, contestando la sussistenza e la gravità delle violazioni segnalate e sostenendo che l'ordinanza si basasse su suggestioni e sospetti anziché su elementi concreti; chiedeva l'annullamento del provvedimento e, in subordine, l'applicazione della cauzione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto corretta e logicamente motivata la valutazione del Tribunale di Sorveglianza che aveva aggravato la misura in ragione della reiterazione delle trasgressioni e della loro gravità, che denotavano un'intensificazione della pericolosità sociale del Gallico. Tra gli elementi valutati vi erano utilizzi strumentali delle autorizzazioni a visite odontoiatriche per incontrare un pregiudicato condannato per 416-bis (Casadonte Pasquale), incontri ravvicinati temporalmente alla scarcerazione e al decesso del padre (fattore di riassetto clanistico), e comportamenti post-visita non coerenti con il rientro domiciliare. La Corte ha ritenuto che tali fatti giustificassero la sostituzione della libertà vigilata con la casa di lavoro senza necessità di applicare preliminarmente la cauzione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La norma consente, in caso di trasgressione agli obblighi della libertà vigilata, l'applicazione della cauzione di buona condotta; tuttavia, in caso di trasgressione particolarmente grave o di ripetute inosservanze (o mancata prestazione della cauzione), il giudice può sostituire la libertà vigilata con l'assegnazione alla colonia agricola o alla casa di lavoro. La Corte ha interpretato la norma nel senso che la sostituzione non richiede necessariamente l'applicazione preventiva della cauzione quando ricorrono le condizioni alternative previste.
Norma procedurale che disciplina l'appello contro i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza; rappresenta il titolo dell'impugnazione originaria proposta da Gallico al Tribunale di Sorveglianza.
Norma che regola la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo.
Norma che configura l'associazione di tipo mafioso. La presenza di contatti con soggetti condannati per 416-bis è stata valutata come elemento sintomatico della pericolosità e dell'appartenenza o contiguità alla cosca, utile ai fini dell'aggravamento della misura.
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 23857 del 09/07/2020 (Ferrandu, Rv. 279445)
Sostiene che la sostituzione della libertà vigilata con una misura detentiva può avvenire senza applicazione preliminare della cauzione quando ricorre la reiterazione delle violazioni o la particolare gravità delle stesse; principio richiamato e applicato dalla Corte nel caso concreto.
Massime di principio
- La sostituzione della libertà vigilata con la casa di lavoro può avvenire senza applicare prima la cauzione quando le violazioni sono ripetute o particolarmente gravi; il giudice valuta alternativamente queste condizioni ai sensi dell'art. 231 cod. pen.
- Trasgressioni ravvicinate temporalmente alla scarcerazione e alla nomina della misura di libertà vigilata, soprattutto se ripetute in breve lasso di tempo, rafforzano l'allegazione di un'accentuata pericolosità sociale e giustificano l'aggravamento della misura.
- Comportamenti che dimostrino l'uso strumentale delle autorizzazioni (per esempio autorizzazioni a visite mediche usate come pretesto per incontrare pregiudicati) costituiscono elementi concreti rilevanti per valutare la pericolosità e l'inefficacia della misura non detentiva.
- Il collegamento o i contatti con soggetti già condannati per associazione mafiosa (art. 416-bis) è un elemento indiziario significativo della persistenza di vincoli criminali e può influire decisamente sulla decisione di aggravare la misura.
- Per contrastare efficacemente un provvedimento di aggravamento, il ricorrente deve fornire prove concrete che smentiscano la ricostruzione fattuale; censure generiche su presunti "sospetti" sono difficili da accogliere in Cassazione quando il giudice di merito ha motivato in modo esaustivo e coerente.
- In sede di impugnazione, i tribunali richiedono una motivazione lineare e ancorata a elementi fattuali: valutazioni di polizia, testimonianze e riscontri che compongono un quadro probatorio possono essere ritenuti sufficienti a giustificare l'aggravamento.
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