Sentenza n. 1303/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Primera) n. 1121/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 1121/2024, che aveva respinto il ricorso contro gli atti della selezione interna per la copertura di due posti di Categoria Quadro B e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale della candidata controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una selezione interna indetta dall’Autorità di sistema portuale per la copertura di due posti vacanti nella Categoria Quadro B del CCNL dei lavoratori dei porti. L’appellante, classificatosi terzo con 24 punti su 30, contestava gli atti della procedura, la graduatoria e i verbali della commissione. Con il primo motivo deduceva la violazione dei principi di legalità, tassatività e predeterminazione dei criteri di valutazione, dell’art. 12 d.P.R. n. 487/1994, della par condicio, dell’imparzialità, del buon andamento, della proporzionalità, degli obblighi di motivazione e trasparenza, nonché diversi profili di eccesso di potere. In particolare, sosteneva che la commissione avesse trasformato il criterio dell’esperienza professionale specifica in un parametro meramente quantitativo, fondato sugli anni di anzianità maturati nel primo livello professionale presso l’Autorità, introducendo così un criterio nuovo e attribuendo un peso irragionevole all’anzianità. Contestava inoltre la determinazione dei sub-criteri dopo la conoscenza dei nominativi e dei curricula dei candidati. Con il secondo motivo deduceva l’illegittimità dei sub-criteri relativi al curriculum vitae, ritenuti generici e innovativi, nonché una valutazione irrazionale e disomogenea dei titoli e delle esperienze professionali, lamentando l’omessa valorizzazione della propria formazione e l’illegittimo mancato ricorso al soccorso istruttorio. Formulava anche una domanda risarcitoria per danno patrimoniale, biologico ed esistenziale. La candidata classificata seconda aveva proposto appello incidentale condizionato, riproponendo le censure già formulate in primo grado contro alcuni punteggi attribuiti all’appellante e contro le materie oggetto del colloquio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima la specificazione operata dalla commissione del criterio dell’esperienza professionale specifica mediante la valorizzazione dell’esperienza maturata presso l’Autorità nel primo livello professionale, con attribuzione proporzionale del punteggio in base agli anni di permanenza, detratto il periodo minimo richiesto per partecipare alla selezione. Tale specificazione non costituisce un criterio nuovo, ma una modalità concreta di misurazione di un criterio già previsto dal bando e coerente con la posizione immediatamente precedente a quella di Quadro B. La valorizzazione del fattore temporale è stata ritenuta ragionevole, in quanto l’inquadramento nel primo livello presuppone competenze interdisciplinari e particolare esperienza maturata nell’esercizio pluriennale delle funzioni. È stata inoltre ritenuta rispettata la regola della predeterminazione dei criteri: la commissione aveva fissato i sub-criteri nella prima riunione, prima della concreta valutazione dei candidati. Non era ostativa la circostanza che conoscesse già l’elenco nominativo dei partecipanti o che il termine per presentare le domande fosse scaduto, poiché il limite rilevante è che i criteri siano stabiliti prima dell’avvio della valutazione individuale e non siano modificati sulla base degli esiti della valutazione. Quanto al curriculum vitae, il Collegio ha ritenuto legittima la suddivisione in titoli di studio ulteriori, esperienza professionale extra Autorità e corsi, lingue e competenze informatiche, con valutazione secondo i parametri della pertinenza e dell’ampiezza. Non era imposto dal bando che fossero valorizzate soltanto esperienze nel settore portuale: poiché la selezione non riguardava uno specifico ufficio o servizio, era ragionevole considerare anche esperienze professionali diversificate, purché rilevanti per le funzioni di Quadro B. I parametri non sono stati giudicati eccessivamente indeterminati, anche perché riferiti a contenuti ordinari di un curriculum vitae e coerenti con il regolamento interno dell’Autorità. Le contestazioni dell’appellante sulla concreta attribuzione dei punteggi sono state ricondotte a valutazioni di merito della commissione, non affette da manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento o errore evidente. È stata respinta anche la censura sul soccorso istruttorio, in applicazione del principio di autoresponsabilità del candidato: le lacune del curriculum non possono essere colmate mediante integrazioni postume quando la documentazione doveva essere predisposta e presentata dal concorrente. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dei presupposti, conseguente al rigetto delle censure di illegittimità. L’appello incidentale condizionato è stato dichiarato improcedibile per difetto di interesse. L’appellante principale è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 per ciascuna parte costituita, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Il principio di preventiva fissazione dei criteri di valutazione è rispettato quando la commissione determina e verbalizza i criteri prima dell’avvio della concreta valutazione dei candidati; non è necessario che ciò avvenga prima della scadenza delle domande o prima della conoscenza dei nominativi, purché non vi sia una modifica dei criteri orientata sui singoli partecipanti.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento rilevano nella valutazione della legittimità dei criteri e dell’operato della commissione, ma non impediscono la valorizzazione dell’anzianità o di esperienze professionali diversificate quando tali scelte siano coerenti con il bando e non manifestamente irragionevoli.
L’obbligo di motivazione non impone una motivazione analitica ulteriore quando la commissione applica criteri predeterminati e la valutazione non presenta profili di manifesta illogicità o travisamento.
art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire alle carenze del curriculum imputabili al candidato, in quanto nelle procedure comparative opera il principio di autoresponsabilità.
art. 15, comma 4, regolamento n. 1/2018 dell’Autorità di sistema portuale
La disposizione, richiamata dal bando, costituisce la base regolamentare per la valutazione dell’esperienza professionale specifica e del raggiungimento degli obiettivi.
art. 10, lett. i), Regolamento interno per il reclutamento del personale dell’AdSP-MTS
La valutazione curriculare può comprendere formazione scolastica e professionale, attività, esperienze lavorative, pubblicazioni e ogni altro elemento utile, senza limitazione alle sole esperienze maturate nel settore portuale.
La domanda risarcitoria proposta in relazione agli atti della selezione è stata respinta per il mancato accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa e, quindi, per difetto dei presupposti della responsabilità.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, la commissione può specificare i criteri generali stabiliti dal bando mediante sub-criteri e modalità di attribuzione del punteggio, purché tali determinazioni siano coerenti con la lex specialis, non introducano requisiti o criteri sostanzialmente nuovi e siano adottate prima della concreta valutazione dei candidati.
- Il principio di preventiva predeterminazione dei criteri di valutazione non impone necessariamente che i criteri siano fissati prima della scadenza delle domande o prima che la commissione conosca i nominativi dei candidati; è sufficiente che siano stabiliti e verbalizzati prima dell’avvio della valutazione individuale, così da impedire modifiche orientate a favorire o sfavorire specifici concorrenti.
- Quando una selezione interna riguarda l’accesso a una posizione professionale superiore, è ragionevole valorizzare, quale esperienza professionale specifica, la durata dell’attività svolta nel livello professionale immediatamente precedente, se tale parametro è coerente con le funzioni richieste e con il sistema di inquadramento contrattuale.
- Se il bando attribuisce un punteggio al curriculum vitae senza limitarlo a uno specifico settore, la commissione può considerare anche esperienze professionali extra-settoriali, purché valutate in relazione alla loro pertinenza e ampiezza rispetto alle funzioni della posizione da ricoprire.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni delle commissioni esaminatrici, espressione di discrezionalità tecnica, resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o errore evidente, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- Nelle procedure comparative il soccorso istruttorio non può servire a integrare o modificare successivamente il curriculum del candidato, poiché l’interessato risponde della completezza e chiarezza della documentazione presentata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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