Cassazione Penale, Sentenza n. 13035/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vinci ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale relativa a una pena residua di 2 anni, 10 mesi e 27 giorni per rapina aggravata e tentato furto aggravato. Ha censurato il Tribunale per avere dato eccessivo peso ai suoi precedenti delinquenziali e per avere sottovalutato gli elementi derivanti dall'osservazione della sua personalità e dalla partecipazione al percorso trattamentale, sostenendo che il giudizio di pericolosità e recidiva si sarebbe fondato su fatti remoti senza considerare il positivo cambiamento successivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza, che ha valorizzato la gravità e la natura violenta dei reati recenti come indice di propensione criminale incompatibile con una misura alternativa che consente ampi spazi di libertà. Pur riconoscendo i buoni risultati trattamentali del ricorrente, il Tribunale ha correttamente richiesto un consolidamento di tale percorso (es. tramite permessi premio) prima di concedere l'affidamento. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa finalizzata alla rieducazione che richiede, per la concessione, un giudizio prognostico fondato sull'osservazione dell'evoluzione della personalità dopo il fatto-reato; il giudice deve valutare la natura e la gravità dei reati e i precedenti, insieme alla condotta successiva del condannato
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato per precisare i limiti di pena e le condizioni di ammissibilità alle misure alternative: se l'emenda non è riscontrata nella misura adeguata, è possibile orientarsi verso altre misure (es. detenzione domiciliare) sempre che sia escluso il pericolo di commissione di nuovi reati
Prevede le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile: onere delle spese del procedimento e possibilità di disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che, in assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può comunque essere soggetto agli oneri e alle sanzioni previste (giustificazione del pagamento alla Cassa delle ammende)
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018)
«In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato»
Conferma che il giudizio prognostico è unitario: il giudice deve considerare sia i precedenti e la gravità del reato sia la condotta successiva, ma resta libera la valutazione discrezionale purché adeguatamente motivata
Massime di principio
- L'ammissione all'affidamento in prova si basa su un giudizio prognostico: il giudice valuta insieme gravità del reato, precedenti e condotta successiva del condannato.
- La partecipazione a trattamenti rieducativi e la buona condotta in carcere sono elementi rilevanti ma non necessariamente decisivi: può essere richiesto un consolidamento (es. tramite permessi premio) prima di concedere misure alternative.
- Reati recenti e con componente violenta sono particolarmente significativi nel valutare la propensione criminale e possono legittimare il diniego se il giudice li ritiene indice di rischio di recidiva.
- Le valutazioni del giudice di merito sulle misure alternative rientrano nella sua discrezionalità tecnica e sono sindacabili in Cassazione solo se manchi adeguata motivazione o vi sia illogicità manifesta.
- Il ricorrente che impugna deve dimostrare vizi di motivazione o errori di diritto specifici; il semplice dissenso sulla valutazione prognostica non è sufficiente per ottenere l'annullamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza colpa grave, il giudice può comunque disporre l'addebito delle spese e un contributo alla Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.
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