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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29636/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, a quattro anni di reclusione ed euro 20.000 di multa. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e l'apparenza della motivazione, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto sussumere i fatti nell'ipotesi di lieve entità, valorizzando invece illegittimamente la quantità di droga, la presunta organizzazione dei coimputati e la recidiva. Con il secondo motivo ha censurato l'erronea applicazione della recidiva, assumendo che essa fosse stata riconosciuta sulla base di un solo precedente penale e senza un effettivo accertamento della maggiore riprovevolezza della condotta e della pericolosità dell'agente, oltre che senza adeguata risposta alle doglianze già svolte in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già disattese in appello, oltre che diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Quanto alla qualificazione del fatto ex art. 73, la Corte ha osservato che la motivazione di merito era congrua e specifica, perché fondata su quantità e qualità della sostanza, contesto della condotta e organizzazione dei coimputati, in linea con i criteri giurisprudenziali. Quanto alla recidiva, ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato richiamando i precedenti dell'imputato come indice di personalità negativa e propensione al reato. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice applicata dai giudici di merito per qualificare la condotta come detenzione illecita non lieve di sostanza stupefacente.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    invocato dalla difesa come fattispecie di lieve entità; la Corte nega la censura perché il giudizio di merito ha correttamente escluso la lieve entità sulla base degli indici rilevanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue all'inammissibilità salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando le doglianze sono generiche, reiterano censure già esaminate e respinte dai giudici di merito oppure mirano surrettiziamente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • La qualificazione del fatto in materia di stupefacenti tra l'ipotesi base dell'art. 73 e la fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva di quantità e qualità della sostanza, contesto della condotta e modalità organizzative, potendo tali elementi giustificare l'esclusione del comma 5.
  • La motivazione che esclude la lieve entità è sufficiente se si confronta con i parametri giurisprudenziali pertinenti e dà conto degli indici fattuali rilevanti; non è necessario un riesame del merito in cassazione.
  • La recidiva può essere legittimamente riconosciuta quando il giudice di merito valorizzi precedenti penali e li colleghi a una personalità negativa e a una concreta propensione al reato, con motivazione non illogica.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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