Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35293/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committenti)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento del saldo del compenso dovuto per l'attività di direttore dei lavori in una ristrutturazione edilizia. I committenti proponevano opposizione deducendo responsabilità professionale del direttore lavori e, comunque, eccessività della pretesa economica; l'opposizione veniva respinta in primo grado, ma accolta in appello con revoca del decreto ingiuntivo e condanna alle spese del professionista. In cassazione il professionista deduceva quattro motivi: (1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello; (2) erronea estensione dell'incarico di direzione lavori anche alla parte impiantistica; (3) contestazione del fatto che i vizi fossero stati lamentati solo dopo la richiesta del saldo; (4) mancata formale contestazione dei vizi al direttore lavori, essendo state rivolte solo ad appaltatore e impiantisti. La Corte rileva che il giudice di merito aveva interpretato l'incarico come comprensivo anche del controllo sugli impiantisti, valorizzando il contratto, la designazione del professionista come direttore lavori nominato dai committenti, la nota parcella riferita alla direzione lavori senza limitazioni e il valore complessivo delle opere, comprensivo dell'impiantistica; da ciò aveva tratto il mancato diritto al compenso per l'inadempimento del professionista, in ragione dei vizi accertati dalla CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non aveva trascritto neppure per estratto i motivi di appello, impedendo il controllo sulla dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c.; ha ritenuto inammissibili anche i motivi secondo, terzo e quarto, perché miravano a un riesame del giudizio di fatto compiuto dal tribunale circa il contenuto dell'incarico professionale e l'esistenza dell'inadempimento, sindacabile solo nei limiti del vizio di legittimità. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appellante deve formulare motivi di gravame intellegibili; in cassazione, chi deduce la violazione di tale norma deve consentire il controllo riportando o trascrivendo i motivi di appello rilevanti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione camerale può condurre alla declaratoria di inammissibilità quando il ricorso è manifestamente infondato o non scrutinabile nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui si applica il meccanismo del raddoppio previsto dal comma 1-quater.

  • Cass. Sez. U, n. 24148 del 25/10/2013

    È richiamato il principio per cui è inammissibile in cassazione la richiesta di un nuovo esame del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione della violazione dell'art. 342 c.p.c. richiede che il ricorrente riporti nel ricorso i motivi di appello o comunque il loro contenuto essenziale, così da consentire alla Corte il controllo sulla specifica censura di inammissibilità.
  • Quando il giudice di merito interpreta il contenuto dell'incarico professionale sulla base del contratto, della documentazione prodotta e delle risultanze istruttorie, tale accertamento appartiene al giudizio di fatto e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dei vizi consentiti.
  • Non è ammissibile trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove, specie quando si contestano le conclusioni tratte dal giudice circa l'estensione dell'incarico e l'inadempimento del professionista.
  • In presenza di declaratoria di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.