Cassazione Penale, Ordinanza n. 00567/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla natura reiterativa del primo motivo e sulla preclusione processuale del secondo, non previamente dedotto in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 2 maggio 2025. Il ricorrente deduce due motivi: (1) la mancata applicazione della circostanza attenuante riconducibile alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024; (2) la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte rileva che il primo motivo è inammissibile perché ripropone una doglianza già formulata in appello e già respinta con argomentazioni logico-giuridiche ritenute corrette; il secondo è inammissibile perché non risulta dedotto come motivo di appello e quindi è precluso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., dovendosi contestare specificamente l'eventuale incompletezza o inesattezza del riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
È invocato come attenuante, ma la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché la doglianza è dichiarata inammissibile per mancata deduzione in appello.
Il motivo non dedotto come motivo di appello non può essere proposto per la prima volta in cassazione; la preclusione è rilevata a pena di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13/05/2024
È richiamata dal ricorrente quale base per una circostanza attenuante, ma la censura è dichiarata inammissibile perché mera reiterazione di una doglianza già respinta in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile la mera reiterazione di una censura già proposta in appello e decisa dal giudice di merito con motivazione logico-giuridica ritenuta corretta.
- Le questioni non dedotte come motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, quando la preclusione processuale sia prevista a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Se il ricorrente ritiene incompleto o inesatto il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, deve censurarlo specificamente nel ricorso, altrimenti la preclusione resta operante.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere gravato della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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