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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00567/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla natura reiterativa del primo motivo e sulla preclusione processuale del secondo, non previamente dedotto in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 2 maggio 2025. Il ricorrente deduce due motivi: (1) la mancata applicazione della circostanza attenuante riconducibile alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024; (2) la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte rileva che il primo motivo è inammissibile perché ripropone una doglianza già formulata in appello e già respinta con argomentazioni logico-giuridiche ritenute corrette; il secondo è inammissibile perché non risulta dedotto come motivo di appello e quindi è precluso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., dovendosi contestare specificamente l'eventuale incompletezza o inesattezza del riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    È invocato come attenuante, ma la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché la doglianza è dichiarata inammissibile per mancata deduzione in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il motivo non dedotto come motivo di appello non può essere proposto per la prima volta in cassazione; la preclusione è rilevata a pena di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13/05/2024

    È richiamata dal ricorrente quale base per una circostanza attenuante, ma la censura è dichiarata inammissibile perché mera reiterazione di una doglianza già respinta in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile la mera reiterazione di una censura già proposta in appello e decisa dal giudice di merito con motivazione logico-giuridica ritenuta corretta.
  • Le questioni non dedotte come motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, quando la preclusione processuale sia prevista a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Se il ricorrente ritiene incompleto o inesatto il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, deve censurarlo specificamente nel ricorso, altrimenti la preclusione resta operante.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere gravato della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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