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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35422/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per usura (art. 644 c.p.), tentata estorsione (art. 629 c.p.) ed esercizio abusivo del credito. Il ricorso denunciava: (i) violazione dell'art. 500 c.p.p. per l'acquisizione e uso del verbale pre-dibattimentale del teste Panico Vincenzo, sostenendo che tale verbale sarebbe stato acquisito non per valutare l'attendibilità ma per colmare lacune della persona offesa; (ii) vizio di valutazione della prova e violazione degli artt. 644, 629 c.p. e 192 c.p.p. per contraddizioni nelle dichiarazioni del teste Barbaro Alfredo che, secondo la difesa, avrebbero dovuto portare all'assoluzione per insufficienza probatoria; (iii) vizio nella valutazione della sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis, comma 1 c.p.), poiché la difesa riteneva che le evocazioni dei finanziatori e dei nomi emersi non fossero riconosciuti dalla persona offesa e quindi incapaci di integrare l'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione: il primo motivo è considerato generico e aspecifico, privo di elementi a supporto e contraddetto dalla motivazione del primo giudice che aveva spiegato perché riteneva inattendibile il teste Panico; il secondo motivo è ritenuto una mera riproposizione di contestazioni sulla attendibilità già valutate e adeguatamente motivate dalla Corte di merito, senza argomentazione critica nuova; il terzo motivo è respinto perché la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrata l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1 c.p., valorizzando le espressioni e pratiche evocate dall'imputata che richiamavano contesti criminali mafiosi e risultavano idonee a creare (o essere finalizzate a creare) una condizione di assoggettamento della vittima, con richiamo a costante giurisprudenza che non richiede l'effettiva percezione dell'intimidazione ma l'idoneità intimidatrice della condotta.

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020, art. 23 comma 8

    Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; citato in relazione alla modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 500 c.p.p.

    Norma richiamata dalla difesa rispetto all'acquisizione e uso di dichiarazioni pre-dibattimentali; la Corte rileva che l'uso di dette dichiarazioni è legittimo se finalizzato alla valutazione dell'attendibilità e che il giudice di merito ha adeguatamente motivato la valutazione negativa del teste.

  • art. 644 c.p.

    Norma che punisce l'usura, reato per cui l'imputata è stata condannata; la rilevanza è sostanziale alla fattispecie penale giudicata.

  • art. 629 c.p.

    Norma che punisce l'estorsione, reato per cui è stata contestata anche la circostanza aggravante del metodo mafioso.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla valutazione delle contraddizioni del teste; il giudice di merito ha valutato le discordanze e la Cassazione ritiene che tale valutazione sia adeguatamente motivata e non manifestamente illogica.

  • art. 416-bis comma 1 c.p.

    Aggravante del metodo mafioso: la Corte interpreta che è integrata quando la condotta invoca o evoca la contiguità ad organizzazioni mafiose in modo idoneo a creare nella vittima una condizione di assoggettamento; non è necessario che la vittima abbia effettivamente percepito l'intimidazione, basta l'attitudine intimidatrice della condotta.

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata

    Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019; Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021; Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012

    La giurisprudenza consolidata afferma che l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p. ricorre anche quando la condotta, evocando la vicinanza ad un gruppo mafioso, sia idonea a creare assoggettamento, senza necessità di prova dell'effettiva intimidazione.

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso è frequentemente dichiarato inammissibile se è generico o aspecifico: il ricorrente deve indicare con precisione in cosa consista l'errore di diritto o la manifesta illogicità della motivazione impugnata.
  • Le contestazioni sulla attendibilità dei testi devono confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di merito: la semplice riproposizione delle incongruenze senza argomentare perché la valutazione motivata sarebbe insostenibile non basta in Cassazione.
  • L'acquisizione e l'uso di verbali pre-dibattimentali sono ammissibili per valutare la credibilità del teste; per censurarne l'utilizzo è necessario dimostrare specifici vizi di diritto o di fatto nella modalità di acquisizione o nel loro impiego, non una mera affermazione assertiva.
  • Per l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis, comma 1) non è imprescindibile che la vittima abbia effettivamente percepito l'intimidazione: è sufficiente che la condotta sia idonea ad evocare la forza di un gruppo mafioso e a creare o prospettare una condizione di assoggettamento.
  • La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulle valutazioni di fatto e della prova compiute dai giudici di merito; interviene quando la motivazione sia manifestamente illogica, contraddittoria o apodittica, ma non per riconsiderare puri elementi di fatto debitamente motivati.

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