Cassazione Penale, Sentenza n. 22605/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I tre ricorrenti impugnavano la conferma delle rispettive condanne per resistenza a pubblico ufficiale (tutti e tre) e, per Mankowska, anche per oltraggio (art. 341-bis c.p.). Le doglianze principali erano: (a) per Mankowska, mancata o illogica motivazione circa il requisito della presenza di più persone estranee alla pubblica amministrazione necessario per l'integrazione del reato di oltraggio; (b) per tutti e tre, mancata o illogica motivazione circa il diniego del beneficio della "non menzione" della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.), con la censura che i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente la rilevanza dei precedenti e la sussistenza dei presupposti per il beneficio.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i ricorsi come infondati. In sintesi: per Gatzka e Reda il beneficio della non menzione è inapplicabile perché entrambi avevano precedenti irrevocabili anteriori al fatto del 4 marzo 2021, sicché non sussiste il presupposto di "prima condanna" richiesto dall'art. 175 c.p.; per Mankowska il motivo relativo all'art. 341-bis è infondato perché dalle sentenze di merito emergeva che le frasi oltraggiose furono pronunciate alla presenza, quantomeno, di Reda e Gatzka (persone estranee alla pubblica amministrazione), soddisfacendo il requisito della pluralità di persone. Quanto alla non menzione per Mankowska, la Corte ha ritenuto il motivo d'appello generico ma, comunque, ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito che hanno valutato negativamente elementi quali le modalità della condotta, l'intensità del dolo, precedenti e atti processuali, richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p.; pertanto il diniego del beneficio è stato considerato motivato e legittimo. Infine la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Per il reato di oltraggio l'offesa all'onore del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone "esterne" alla pubblica amministrazione; non si computano come tali i pubblici ufficiali che assistono nello svolgimento delle loro funzioni.
Il beneficio della "non menzione" nel certificato del casellario giudiziale può essere riconosciuto in presenza di una prima condanna; la Corte ha richiamato la regola secondo cui può essere concessa una seconda volta solo se il reato per cui si procede è anteriore alla condanna già riconosciuta.
Rilevanza delle valutazioni sulla causa di non punibilità (art. 131-bis) ai fini complessivi della valutazione della personalità e della responsabilità, con implicazioni anche sulla decisione di concedere o meno la non menzione.
I criteri indicati dall'art. 133 (modalità della condotta, colpa o dolo, intenzionalità e gravità, precedenti) sono utili e devono essere considerati anche nella valutazione della non menzione; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente richiamato tali elementi.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto l'addebito delle spese ai ricorrenti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la lunghezza della sintesi dei motivi in sede di ricorso; nel testo è richiamato per i limiti della ricostruzione dei motivi nel ricorso.
Massime di principio
- Per il reato di oltraggio (art. 341-bis) è necessario che l'offesa sia percepita alla presenza di almeno due persone estranee alla pubblica amministrazione; la sola presenza di altri pubblici ufficiali intervenuti per servizio non integra la pluralità richiesta.
- Il beneficio della "non menzione" nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.) è generalmente riservato alla "prima condanna": la presenza di precedenti irrevocabili anteriori al fatto impedisce il riconoscimento del beneficio.
- Per ottenere la non menzione il giudice deve compiere una valutazione concreta e motivata richiamando i criteri di valutazione della personalità e della gravità della condotta (art. 133 c.p.); motivazioni generiche o non specifiche possono rendere il motivo di gravame debole o inammissibile.
- Se un precedente proviene da condanna irrevocabile anteriore al fatto in oggetto, non può essere ignorato: costituisce ostativo automatico al riconoscimento della non menzione salvo il caso eccezionale in cui il nuovo reato sia anteriore alla precedente condanna già riconosciuta.
- Le doglianze di motivazione devono essere specifiche: l'assenza di dettaglio sulla posizione fattuale o giuridica può condurre all'inammissibilità o al rigetto del motivo.
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