Cassazione Civile, Ordinanza n. 11595/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato per cassazione il decreto del Giudice di Pace di Torino che aveva disposto la seconda proroga del suo trattenimento presso il C.P.R. di Torino. Il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 15, paragrafi 3, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE, sostenendo che la proroga non fosse legittima perché il provvedimento non indicava elementi concreti idonei a ritenere probabile la sua identificazione né a giustificare la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare il rimpatrio. Ha richiamato precedenti di legittimità che avevano censurato provvedimenti analoghi fondati solo sulla mancata collaborazione del trattenuto e sull'assenza di inerzia dell'amministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, dopo la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 introdotta dalla l. 161/2014, per concedere la seconda proroga e quelle successive del trattenimento occorre un accertamento più rigoroso, fondato su elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero o che giustifichino la necessità di mantenere il trattenimento per le operazioni di rimpatrio. Nel caso concreto, il decreto impugnato si basava soltanto sulla mancata collaborazione dello straniero e sulla generica non inerzia dell'amministrazione, senza indicare concreti elementi di difficoltà identificativa o organizzativa. La Corte ha quindi accolto il ricorso e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, rilevando che nel frattempo era decorso il termine di durata della proroga del trattenimento. Quanto alle spese, ha escluso una regolazione diretta nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato contro un'amministrazione statale, richiamando il diverso meccanismo di liquidazione del compenso del difensore.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
La seconda proroga e quelle successive del trattenimento richiedono elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare il rimpatrio; non basta la sola mancata collaborazione del trattenuto.
art. 15, paragrafi 3, 5 e 6, Direttiva 2008/115/CE
Il trattenimento deve durare il meno possibile ed essere mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle operazioni di rimpatrio.
art. 13 Cost.
Il trattenimento dello straniero incide sulla libertà personale e richiede un controllo rigoroso, coerente con le garanzie dell'habeas corpus e con la determinazione legale dei termini massimi.
art. 14, comma 1, d.lgs. 286/1998
Richiama il criterio del 'tempo strettamente necessario' per il trattenimento.
Ha modificato l'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 rendendo più rigorosa la disciplina delle proroghe del trattenimento.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 82
Il compenso e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta al giudice del procedimento.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2
Nel giudizio di cassazione, la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio è rimessa al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato in caso di cassazione senza rinvio.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 133
La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'amministrazione statale.
Massime di principio
- Per la seconda proroga del trattenimento dello straniero presso un CPR non è sufficiente dimostrare che l'amministrazione non sia rimasta inerte: il giudice deve verificare la presenza di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero o che rendano necessario il protrarsi del trattenimento per completare diligentemente il rimpatrio.
- La disciplina delle proroghe del trattenimento va interpretata in modo rigoroso, perché il trattenimento incide sulla libertà personale ex art. 13 Cost. e deve rispettare il principio del tempo strettamente necessario.
- La mancata collaborazione dello straniero, da sola, non basta a sorreggere la proroga del trattenimento se il provvedimento non espone specifiche ragioni concrete di difficoltà identificativa o organizzativa.
- Quando il termine della proroga è già decorso, la cassazione può avvenire senza rinvio se la decisione di merito non può più produrre effetti utili.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso del difensore segue il regime speciale del d.P.R. 115/2002 e non si traduce automaticamente in una condanna alle spese in favore dello Stato quando soccombente è un'amministrazione statale.
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