Sentenza del 14/12/2018 n. 32437 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
SGI ha impugnato l'avviso di accertamento IRES relativo al 2006, contestando il recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili. Le principali contestazioni riguardavano: la deduzione della svalutazione della partecipazione nella società statunitense COBE C. Inc.; i costi sostenuti per il congresso medico Cardiostim di Nizza, qualificati dall'Agenzia come spese di rappresentanza anziché di pubblicità; i costi per servizi resi da consociate estere nell'ambito di accordi di cost sharing; e le spese di viaggio rimborsate a un top manager belga. SGI ha inoltre denunciato la motivazione apparente o insufficiente della sentenza della CTR e l'omesso esame della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente alla ripresa relativa alla svalutazione della partecipazione in COBE, rilevando che la CTR aveva motivato per relationem in modo meramente apparente e senza confrontarsi con le specifiche difese della contribuente, in particolare sulla natura dell'avviamento e sull'applicabilità della normativa fiscale italiana. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo, riguardanti rispettivamente l'interpretazione della disciplina fiscale dell'avviamento, la sterilizzazione della svalutazione e l'origine dell'avviamento. Sono stati invece rigettati il quinto motivo, relativo alla qualificazione delle spese del congresso Cardiostim come spese di rappresentanza, e l'ottavo motivo, relativo all'onere probatorio sui costi per servizi delle consociate e sulle spese di viaggio. Il sesto e il settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili per effetto della doppia conforme di merito. La sentenza è stata cassata limitatamente al rilievo sulla svalutazione della partecipazione e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nullità della sentenza per motivazione meramente apparente
La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice. In tal caso la sentenza è nulla per error in procedendo.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti
Dopo la riforma del 2012, il controllo della Cassazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, mentre non è più possibile censurare la mera insufficienza della motivazione. In presenza di doppia conforme, la censura è normalmente inammissibile salvo dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Art. 123 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), nella disciplina richiamata dalle parti
La questione riguardava il riconoscimento fiscale dell'avviamento derivante da operazioni straordinarie e la possibilità di neutralizzarne gli effetti nel calcolo della svalutazione della partecipazione. La Cassazione non ha deciso nel merito, avendo disposto il rinvio per difetto di motivazione della CTR.
Art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza dipende dalla finalità concreta: le prime perseguono una diretta promozione dei prodotti e un incremento commerciale; le seconde mirano principalmente alla crescita dell'immagine, del prestigio e delle possibilità di sviluppo dell'impresa. Nel caso concreto, le spese del congresso Cardiostim sono state ritenute spese di rappresentanza.
Art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La deducibilità dei costi richiede la prova della loro esistenza, inerenza, certezza e, quando contestata, coerenza economica e congruità. La semplice contabilizzazione o la disponibilità di fatture non è sufficiente se manca una documentazione idonea a dimostrare natura, ragione, effettività e proporzionalità della spesa.
L'onere di provare i fatti costitutivi della deducibilità dei costi grava sul contribuente, che deve dimostrare l'effettività, l'inerenza e, ove contestata, la coerenza economica e la congruità delle spese.
In caso di doppia conforme sulle questioni di fatto, il ricorso per cassazione basato sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le decisioni dei due gradi si fondano su ragioni di fatto diverse.
D.L. n. 209/2002, art. 1, comma 1, lett. a) e a-bis)
La disciplina, di natura antielusiva, era invocata dall'Amministrazione per neutralizzare fiscalmente determinati effetti negativi derivanti da valori non riconosciuti o da componenti indeducibili della partecipata. L'applicabilità concreta della norma è stata rimessa al giudice del rinvio.
Art. 12 delle preleggi
È richiamato quale parametro interpretativo della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione, lasciando censurabili solo le anomalie motivazionali radicali.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria non può limitarsi a richiamare la decisione di primo grado: la motivazione per relationem è valida solo se individua le argomentazioni richiamate e risponde alle specifiche censure dell'appellante.
- Quando la controversia riguarda operazioni societarie complesse e regimi fiscali internazionali, il giudice deve ricostruire in modo esplicito i fatti, la natura delle operazioni e la disciplina applicabile; una motivazione apodittica può determinare la cassazione della sentenza.
- La Cassazione può rinviare la causa per difetto di motivazione senza stabilire quale interpretazione fiscale sia corretta nel merito. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la questione attenendosi ai principi indicati.
- Per qualificare una spesa come pubblicitaria o di rappresentanza occorre verificare la finalità effettiva e la struttura dell'iniziativa: la mera presentazione di prodotti o l'organizzazione di un congresso non dimostrano automaticamente una finalità pubblicitaria.
- Il contribuente che deduce costi per servizi infragruppo deve documentare concretamente i servizi ricevuti, la loro effettività, l'inerenza, il criterio di ripartizione, la congruità degli importi e la coerenza economica rispetto all'attività svolta.
- Contratti generici, fatture e comunicazioni predisposte dopo l'avvio della verifica possono non essere sufficienti se non consentono di verificare con elementi oggettivi quali attività siano state effettivamente svolte e quale beneficio abbia ricevuto la società.
- In presenza di una doppia decisione conforme nei gradi di merito, non è normalmente possibile rimettere in discussione in Cassazione la valutazione dei fatti tramite il motivo di omesso esame, salvo dimostrare che le due sentenze si basano su ricostruzioni fattuali diverse.
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