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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15745/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società attrice aveva chiesto l’accertamento del diritto a un ulteriore indennizzo previsto dalla legge n. 137 del 2001 per beni, diritti e interessi perduti in relazione a beni siti nella Provincia di Lubiana, sostenendo che tale territorio dovesse essere equiparato ai territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia ai fini della disciplina indennitaria. In appello e poi in cassazione ha dedotto: 1) la violazione della legge n. 137 del 2001, poiché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’equiparazione della Provincia di Lubiana ai territori ceduti; 2) l’efficacia vincolante di precedenti decisioni rese tra le stesse parti (Tribunale di Roma nn. 9654/2000 e 5087/2008) e di una sentenza del Consiglio di Stato n. 1068/1994, che avrebbero già affermato la medesima qualificazione dei beni e l’applicabilità del regime più favorevole; 3) la mancata considerazione dell’iter parlamentare della legge n. 137 del 2001, che a suo dire confermerebbe l’interpretazione estensiva invocata. Il Ministero ha resistito sostenendo la correttezza della lettura restrittiva della legge e l’assenza di giudicati pertinenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che i precedenti giudizi evocati dalla società non avessero efficacia di giudicato nel presente processo, perché aventi ad oggetto indennizzi diversi e, in alcuni casi, parti o petitum differenti. Ha poi ricostruito il quadro normativo e storico, distinguendo tra: a) la disciplina generale degli indennizzi per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, che comprende anche l’antico territorio jugoslavo; b) l’ulteriore indennizzo previsto dalla legge n. 137 del 2001, limitato ai soli beni abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al Trattato di pace del 1947 e all’Accordo di Osimo del 1975. Secondo la Corte, tale ultima legge non si estende ai beni della Provincia di Lubiana, che non rientravano tra i territori espressamente ceduti, sicché la pretesa all’ulteriore indennizzo è infondata. Ha inoltre escluso che gli atti parlamentari invocati potessero sovvertire il dato letterale della legge approvata. Le spese sono state compensate integralmente per la complessità e novità delle questioni; è stato altresì dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • l. 29 marzo 2001, n. 137, art. 1

    Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, già indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, è riconosciuto un ulteriore indennizzo

    Attribuisce un ulteriore indennizzo solo ai titolari di beni situati nei territori italiani espressamente ceduti alla ex Jugoslavia, con ambito soggettivo più ristretto rispetto alle leggi precedenti.

  • l. 5 aprile 1985, n. 135, art. 8

    Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei territori in cui erano situati i beni stessi, moltiplicati per il coefficiente unico 200

    La disciplina del 1985 operava in via generale per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, includendo anche quelli dell’antico territorio jugoslavo.

  • l. 5 dicembre 1949, n. 1064, art. 1

    I titolari di beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava ai termini del Trattato di pace o nell'antico territorio jugoslavo ... Sono esclusi i beni liquidati dal Governo jugoslavo in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace.

    La norma richiama sia i beni nel territorio ceduto sia quelli nell’antico territorio jugoslavo, mostrando che la categoria indennitaria del 1949 era più ampia della sola area espressamente ceduta.

  • l. 5 dicembre 1949, n. 1064, art. 4

    A i titolari dei beni, diritti ed interessi ... sarà liquidato un indennizzo

    Prevede la liquidazione dell’indennizzo a seguito della denuncia dei beni, nel quadro degli accordi con la Jugoslavia.

  • Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, art. 11

    L'Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Jugoslavia il territorio situato fra i nuovi confini della Jugoslavia ... ed i confini italo-jugoslavi, quali esistevano il 1º gennaio 1938

    Il territorio della Provincia di Lubiana non risulta tra quelli espressamente ceduti, perché alla data di riferimento non esisteva nella configurazione poi assunta.

  • Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, art. 79

    il diritto di adottare provvedimenti incidenti sulla proprietà di beni italiani si riferisce a quei beni che sorgono sul territorio appartenente alle Potenze Alleate o Associate

    La Corte lo richiama per chiarire che la disciplina della liquidazione ex art. 79 riguarda beni nel territorio degli Stati ex nemici, ma non fonda l’estensione dell’ulteriore indennizzo alla Provincia di Lubiana.

  • d.P.R. 13 agosto 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo previsto dalla norma.

  • c.p.c., art. 360, comma 1, n. 3

    Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno opera solo se tra i due giudizi vi è coincidenza di soggetti, petitum e causa petendi; in mancanza di anche uno solo di tali elementi, la precedente decisione non è vincolante nel nuovo processo.
  • Quando una legge speciale prevede un ulteriore indennizzo, la sua portata soggettiva e oggettiva va ricavata anzitutto dal dato letterale; non è consentito estenderla oltre i casi espressamente previsti se il testo normativo è chiaro.
  • La distinzione tra categorie di beni o territori già soggetti alla sovranità italiana può essere rilevante per le leggi indennitarie precedenti, ma non può essere automaticamente trasposta a una legge successiva che limiti il beneficio ai soli territori espressamente ceduti.
  • Gli atti preparatori o l’iter parlamentare possono avere rilievo interpretativo solo quando la norma sia ambigua; non possono sovvertire il significato univoco del testo approvato.
  • In materia di indennizzi per beni perduti nei territori ex jugoslavi, la legislazione del 2001 configura un diritto autonomo e distinto rispetto agli indennizzi riconosciuti dalle discipline precedenti, con possibile ambito applicativo più ristretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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