Cassazione Penale, Sentenza n. 30718/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello che aveva rigettato o dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione. Il ricorso è stato depositato in cancelleria (tramite p.e.c.) il 21 marzo 2023, avverso provvedimento depositato il 20 febbraio 2023 e notificato all'interessato il 23 febbraio 2023 (al difensore il 21 febbraio 2023). La questione centrale è la tempestività dell'impugnazione, in assenza di disciplina specifica per la materia della revocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine perentorio di 15 giorni previsto dalla disciplina generale dei provvedimenti emessi in camera di consiglio (art. 585, comma 1, lett. a, c.p.p.). Poiché il termine è decorrso dalla comunicazione del provvedimento al soggetto ultimo titolare della facoltà di impugnazione (23/02/2023), il deposito del ricorso il 21/03/2023 è risultato intempestivo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000. La motivazione è stata resa in forma semplificata.
Norme richiamate
La Corte ha trattato il ricorso secondo il rito disciplinato dall'art. 611 (richiamato nel testo): indicazione del rito applicabile alla procedura di cassazione in esame.
art. 585, comma 1, lett. a, c.p.p.
Applicata la disciplina generale dei provvedimenti emessi in camera di consiglio, che prevede un termine perentorio di 15 giorni per proporre l'impugnazione. La norma è stata utilizzata in assenza di una disciplina specifica per i ricorsi contro i provvedimenti che rigettano o dichiarano inammissibile la revocazione.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000.
Sez. 5, n. 23391 del 1/4/2022, Rv. 283128
Giurisprudenza di riferimento che conferma l'applicazione del termine di 15 giorni previsto per i provvedimenti emessi in camera di consiglio; utilizzata per motivare il richiamo alla disciplina dell'art. 585 c.p.p.
Massime di principio
- Quando si impugna un provvedimento della Corte di appello che rigetta o dichiara inammissibile una richiesta di revocazione, in assenza di una norma speciale si applica la disciplina generale dei provvedimenti emessi in camera di consiglio (art. 585 c.p.p.) con termine perentorio di 15 giorni.
- Il termine decorre dalla comunicazione/notificazione al soggetto ultimo titolare della facoltà di impugnazione: è essenziale verificare la data di notifica al ricorrente per calcolare la scadenza effettiva.
- Il deposito tramite p.e.c. nella cancelleria deve avvenire entro il termine perentorio: il superamento del termine determina l'inammissibilità del ricorso senza riesame del merito.
- L'inammissibilità può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare tempestivamente la fattibilità di un ricorso e il corretto computo dei termini.
- Prima di proporre ricorso, verificare se esistono norme specifiche diverse (es. materia delle misure di prevenzione) che possano dettare termini o limiti differenti rispetto alla disciplina generale.
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