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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08447/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva parzialmente riformato, ma sostanzialmente confermato, la condanna di primo grado per falsità in assegno e truffa. Il ricorso articolava due motivi: con il primo si deduceva vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato ex art. 491 c.p., sostenendo che l'assegno fosse munito della clausola di non trasferibilità; con il secondo si denunciava violazione di legge in relazione alla truffa ex art. 640 c.p., assumendo l'insussistenza della condotta decettiva. La Corte ha rilevato che la questione relativa all'art. 491 c.p. non era stata devoluta al giudice di appello e che, comunque, per valutarla sarebbe stato necessario un accertamento in fatto riservato al merito. Quanto alla truffa, il motivo riproponeva doglianze già esaminate e disattese in appello, a fronte dell'accertamento di ulteriori condotte ingannevoli consistite nella presentazione di documenti di identità propri, idonee a ingenerare nella controparte la convinzione che l'assegno fosse tratto sul conto corrente dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché relativo a una questione non devoluta in appello e comunque bisognosa di un accertamento di fatto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché meramente reiterativo delle censure già respinte dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 491 c.p.

    La Corte ne richiama la contestazione, ma non entra nel merito della configurabilità del reato perché la relativa questione non era stata devoluta in appello e richiedeva un accertamento in fatto.

  • art. 640 c.p.

    La Corte richiama la contestazione di truffa e considera inammissibile il motivo di ricorso perché la sentenza di merito aveva già individuato condotte decettive ulteriori rispetto alla mera falsificazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È richiamato per affermare che non possono proporsi in cassazione questioni non devolute al giudice di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.

  • art. 616 c.p.p.

    È desumibile la sua applicazione nel condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che investano questioni non sottoposte al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per introdurre in cassazione un tema che richieda un accertamento di fatto rimasto estraneo al devolutum del giudizio di appello.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello e disattese con motivazione non manifestamente illogica.
  • Ai fini della truffa, la condotta decettiva può consistere anche in comportamenti ulteriori rispetto alla falsificazione del documento, se idonei a rafforzare l'altrui convincimento erroneo sulla genuinità dell'operazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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