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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38873/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, rilevando che, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ricorreva una causa di esclusione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Locri del 22 gennaio 2025 e deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere qualificata come di particolare tenuità. Dalla motivazione richiamata nell'ordinanza emerge che la Corte di merito aveva invece escluso la particolare tenuità dell'offesa valorizzando l'accertato diuturno abbandono di rifiuti sull'arenile, con occupazione di una superficie ben maggiore di quella su cui insisteva il solo chiosco. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette a contestare apprezzamenti di fatto e già disattese con motivazione logica dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata negata dal giudice di merito, in ragione dell'accertato abbandono di rifiuti sull'arenile e dell'estensione dell'area occupata; la censura in cassazione che mira a riesaminare tali valutazioni di fatto è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è inammissibile in cassazione quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, tende in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della gravità concreta dell'offesa.
  • Il giudizio sulla particolare tenuità richiede una valutazione complessiva della concretezza dell'offesa, che il giudice di merito può fondare anche sulla durata della condotta, sull'estensione dell'area coinvolta e sulle conseguenze materiali dell'illecito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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