Cassazione Penale, Ordinanza n. 29641/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due coimputati hanno proposto un unico ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per contravvenzione ex art. 674 c.p., contestata per reiterati episodi, dal marzo 2018 al 18 dicembre 2019, di versamento nell'area condominiale prospiciente l'abitazione della persona offesa di acqua sporca ed escrementi di cane, nonché per l'accatastamento di vecchi mobili nell'area comune con conseguente proliferazione di topi. Con il primo motivo deducono la prescrizione del reato, sostenendo che il termine fosse maturato prima della decisione di appello. Con il secondo motivo deducono violazione dell'art. 674 c.p. e dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, contestando l'attendibilità della persona offesa e la sussistenza di un reale pericolo di nocumento, assumendo la genericità e l'inattendibilità delle dichiarazioni di riscontro e richiamando il contesto di conflittualità familiare e il contratto di locazione in corso. Con il terzo motivo lamentano il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dato rilievo alla reiterazione e al pregiudizio arrecato pur a fronte di una pena di modesta entità, senza adeguata considerazione dell'incensuratezza, del contesto conflittuale e della pretesa tenue offensività della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso la prescrizione, applicando la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ritenuta operante per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2019, con conseguente mancata maturazione del termine alla data della sentenza d'appello e anche alla data della decisione di legittimità. Ha poi ritenuto il secondo e il terzo motivo non consentiti in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e comunque manifestamente infondati, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo corretto sulla sussistenza del fatto, sui riscontri alle dichiarazioni della persona offesa e sul diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando la reiterazione della condotta e il non trascurabile pregiudizio arrecato alla persona offesa. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Fattispecie contravvenzionale contestata per getto pericoloso di cose, ritenuta integrata sulla base dei reiterati lanci di acqua sporca ed escrementi di cane e dell'accatastamento di mobili idonei a creare pericolo di nocumento.
Richiamato per la continuazione, in relazione a più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.
Richiamato per il concorso di persone tra i due imputati.
Invocato dai ricorrenti per la prescrizione; la Corte ne esclude la maturazione in ragione della disciplina sospensiva applicabile al caso concreto.
Applicato nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con sospensione del corso della prescrizione per il periodo rilevante ai fini del computo del termine.
Ritenuta applicabile alla sospensione della prescrizione per i reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina.
Richiamata solo per escludere che abbia avuto effetti retroattivi tali da abrogare la disciplina transitoria richiamata.
legge 27 novembre 2021, n. 134
Richiamata solo per delimitare il regime applicabile ai fatti commessi dal 1 gennaio 2020 in poi.
Invocato per contestare la valutazione delle prove e dei riscontri; la Corte reputa la censura non consentita perché volta a una rivalutazione del merito.
Richiamato per il diniego della particolare tenuità del fatto, confermato dalla Corte in ragione della reiterazione della condotta e del pregiudizio arrecato.
Applicato per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 86 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso e agli effetti economici della declaratoria di inammissibilità.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti
Utilizzata come precedente vincolante sul regime della sospensione della prescrizione per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017.
Massime di principio
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo di vigenza di tale disciplina, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, senza che le successive riforme abbiano effetti retroattivi sul regime già applicabile a quei fatti.
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure che mirano sostanzialmente a una nuova valutazione del merito e delle fonti di prova, se non mediante la deduzione di specifici travisamenti processuali o di vizi logicamente percepibili dalla motivazione impugnata.
- La contestazione dell'attendibilità della persona offesa e dei riscontri testimoniali deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza di merito; mere allegazioni di genericità o di conflittualità di contesto non sono sufficienti se non spiegano concretamente l'illogicità del ragionamento probatorio.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando la condotta, per la sua reiterazione e per l'idoneità offensiva complessiva, sia ritenuta capace di arrecare un pregiudizio non trascurabile alla persona offesa, anche se la pena irrogata è di modesta entità.
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