Cassazione Penale, Sentenza n. 112/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Martucci impugnava la conferma in appello della condanna per concorso in falso ideologico in atto pubblico e per indebita percezione di erogazioni pubbliche, chiedendo annullamento per plurimi vizi: omissione nella rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (richiesta acquisizione deposizioni di due prenditori di assegni sul momento dei pagamenti), errata valutazione dell'attendibilità e della decisività delle prove (anticipazione di giudizio sulla credibilità dei testimoni), carenza di prova del concorso con il pubblico ufficiale Sica, e varie questioni relative alla qualificazione del falso, all'applicazione delle misure (non menzione nel casellario) e alla quantificazione/confisca del profitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo in parte difensivo ma ha accolto il secondo motivo: l'appello doveva rinnovare l'istruttoria se i dati probatori erano incerti e l'atto richiesto decisivo; la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di assumere le deposizioni sulla base di una presunzione di inattendibilità dei testi, cioè anticipando un giudizio sulla credibilità non ancora verificata, motivazione illegittima. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata alla Corte di appello per nuovo esame, con ordine di riesaminare correttamente la richiesta istruttoria e le valutazioni probatorie. Gli altri motivi sono stati esaminati in parte (alcuni dichiarati infondati) ma la decisione definitiva sui rilievi sostanziali resta rimessa al nuovo esame del giudice di merito.
Norme richiamate
Norma invocata per definire i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata come parametro formale per l'esame dei motivi (lett. b ed e) relativi a violazione di norme e motivazione).
Stabilisce i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria in appello: può essere disposta solo se i dati probatori già acquisiti sono incerti e l'incombente richiesto è decisivo; la Corte ha richiamato questo principio per ritenere che l'appello, se tali condizioni sussistono, deve ammettere la prova.
Norma sul dovere del giudice di ricercare le prove favorevoli all'imputato; il ricorrente aveva invocato la violazione per valutazioni sulla prova non esperita.
Prevede il divieto di assunzione di dichiarazioni che costringano la persona a deporre contro se stessa; la Corte di appello aveva richiamato tale principio per giustificare il rigetto, ma la Cassazione ha rilevato che tale richiamo non legittima il preventivo diniego basato su una presunzione di inattendibilità.
Indica i limiti per l'esclusione della prova testimoniale; la Cassazione ha osservato che l'attendibilità del testimone non rientra tra i parametri per rifiutare a priori l'ammissione della prova secondo art. 603.
Norma sul concorso di persone nel reato; richiamata dal ricorrente per contestare la ricostruzione della Corte di merito sulla sua supposta istigazione del pubblico ufficiale.
Norma relativa al falso ideologico in atto pubblico (reato proprio del pubblico ufficiale); contestata nel quadro del concorso di persone.
Norma che punisce l'indebita percezione di erogazioni pubbliche; il dibattito verte sulla natura della documentazione prodotta (assegni legittimi vs documenti falsi) e sulla necessità di prova specifica di accordo o alterazione.
Regola la non menzione della condanna nel certificato del casellario; il ricorrente lamentava omissione del beneficio nonostante la sospensione condizionale, sostenendo che la norma non condiziona la non menzione a un'esigenza afflittiva.
Norma sulla confisca del profitto del reato; oggetto di critica dal ricorrente in ordine alla quantificazione della somma confiscata.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. è obbligatoria solo se i dati probatori già acquisiti sono incerti e la prova richiesta è decisiva: il giudice deve motivare specificamente sulla decisività e sull'incertezza degli atti preesistenti.
- Il giudice d'appello non può rifiutare a priori l'ammissione di prove testimoniali fondandosi su una presunzione di inattendibilità dei testi: la credibilità va valutata solo dopo l'assunzione e l'esame della prova.
- Il richiamo al divieto di autoincriminazione (art. 198 c.p.p.) non legittima il diniego automatico di acquisire testimonianze richieste dalla difesa se tali testimonianze possono essere decisive per la decisione.
- Non è sufficiente, per ritenere integrata una condotta fraudolenta documentale, l'argomentazione basata su prassi generali o su analogie con altri casi: occorrono prove specifiche che colleghino l'imputato all'uso di espedienti (es. sostituzione o alterazione di titoli) per ottenere l'erogazione.
- Se il giudice di appello trascura di motivare su punti decisivi della richiesta istruttoria o anticipa valutazioni sulla prova, la Cassazione tende ad annullare e rinviare per nuovo esame al fine di consentire una piena acquisizione e valutazione probatoria.
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