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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15730/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 06/03/2024 che aveva confermato la pronuncia del GIP del 10/11/2022 (giudizio abbreviato) con cui era stata riconosciuta la responsabilità degli odierni ricorrenti per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990) per un'organizzazione operante nel carcere di Napoli Secondigliano (Reparto Ligure AS3) dal 2014 al 2021. Le censure articolate in numerosi motivi denunciavano, tra l'altro: vizio di motivazione e travisamento probatorio; inattendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; errata qualificazione giuridica (richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. 309/1990 - ipotesi di lieve entità); mancata considerazione dell'elemento soggettivo (affectio societatis) e dell'assenza di una vera organizzazione; violazioni procedurali relative all'utilizzabilità delle dichiarazioni di collaboratori rese oltre 180 giorni; contestazioni sulla determinazione della pena, sul diniego delle attenuanti generiche in prevalenza, sulla recidiva e questione di legittimità costituzionale dell'art. 74. Alcuni ricorrenti avevano altresì rinunciato, in sede di appello, ad alcune doglianze riferite all'affermazione di responsabilità. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi in ammissione o inammissibili e, comunque, manifestamente infondati, confermando nella sostanza le valutazioni della Corte d'appello. In particolare: è stata condivisa la valutazione di attendibilità dei numerosi collaboratori di giustizia alla base della ricostruzione, ritenuti rispondenti ai requisiti di credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontrabilità estrinseca; sono stati ritenuti provati gli elementi dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (struttura, ripartizione dei ruoli, durata temporale, canali di approvvigionamento, complicità di spesini e agenti penitenziari corrotti); sono state respinte le richieste di riqualificazione nella ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 (fattispecie di lieve entità), atteso il quadro complessivo e la potenzialità organizzativa e quantitativa dell'attività illecita; è stata rigettata la censura relativa all'inutilizzabilità di dichiarazioni rese dopo 180 giorni in quanto il giudizio si era svolto con rito abbreviato (giurisprudenza consolidata ammette tali dichiarazioni in tali fasi); le censure sulla motivazione e sul travisamento della prova si sono risolte in mera richiesta di riconsiderazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità; le questioni sulla recidiva e sulla determinazione della pena sono state valutate conformemente ai criteri di legge (art. 99, art. 133 c.p.) e ritenute adeguatamente motivate; le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74 sono state dichiarate manifestamente infondate alla luce del precedente intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 138/2024) e della costante giurisprudenza della Cassazione. Di conseguenza la pronuncia di responsabilità e il trattamento sanzionatorio deciso nei precedenti gradi sono confermati; alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili per rinuncia già operata in sede di appello.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - art. 74

    comma 1, comma 2, comma 3, comma 6

    art. 74 disciplina il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiede valutazione della struttura organizzativa, della durata e delle potenzialità dell'associazione per distinguere l'ipotesi ordinaria dall'ipotesi 'lieve' del comma 6; la norma è stata ritenuta conforme agli standard costituzionali alla luce della giurisprudenza e delle pronunce costituzionali citate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - art. 73

    art. 73 contiene le fattispecie di detenzione e spaccio (reati-fine); riferimenti utilizzati per valutare la gravità dei singoli episodi e per la distinzione con la fattispecie associativa di lieve entità

  • Codice di procedura penale - art. 192

    comma 3 (valutazione collaboratori di giustizia)

    va valutata la credibilità soggettiva, l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e la riscontrabilità oggettiva; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione positiva dei collaboratori alla base della sentenza impugnata

  • Legge 15 marzo 1991 n. 82 - art. 16-quater

    richiamata in relazione al termine dei 180 giorni

    la sanzione di inutilizzabilità per dichiarazioni rese oltre 180 giorni riguarda la fase dibattimentale; in giudizio abbreviato e nelle fasi preliminari le dichiarazioni rimangono utilizzabili

  • Codice penale - art. 99

    la Corte ha ritenuto regolarmente motivata l'applicazione della recidiva quando adeguatamente giustificata in base alla natura, omogeneità e gravità dei precedenti e della nuova condotta

  • Codice penale - art. 62-bis

    riguarda le attenuanti generiche; la Corte ha esaminato il bilanciamento con le aggravanti e la recidiva secondo i criteri di legge

  • Codice penale - art. 133

    criteri di determinazione della pena: Corte d'appello ha motivato e il sindacato di legittimità ha ritenuto la motivazione adeguata

  • Codice di procedura penale - art. 591 comma 1 lett. c) e art. 606

    art. 591 co.1 lett.c) - inammissibilità per motivi non specifici; art.606 lett. b) richiamato

    la Suprema Corte ha applicato criteri di inammissibilità per motivi generici o non specifici e per questioni già definitive per rinuncia

  • Costituzione (artt. 3, 27, 117) e giurisprudenza costituzionale

    richiami relativi a questioni di legittimità costituzionale

    le questioni di illegittimità costituzionale sollevate avverso l'art. 74 sono state ritenute manifestamente infondate in base ai precedenti e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 138/2024

Massime di principio

  • Quando il giudice trova convergenza su un 'nucleo essenziale' nelle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e sussistono riscontri oggettivi (intercettazioni, sequestri, periodi di detenzione comuni, riconoscimenti fotografici), tali dichiarazioni possono costituire prova sufficiente per l'affermazione di responsabilità; eventuali discrasie su dettagli possono essere ritenute compatibili con conoscenze parziali o tempi diversi di osservazione
  • La configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74 comma 6 dipende non solo dalle singole quantità sequestrate ma dal 'momento genetico' dell'associazione e dalla potenzialità organizzativa: va valutata la durata, continuità, capacità di approvvigionamento e la presenza di una organizzazione stabile (anche rudimentale); quantitativi limitati non bastano se l'organizzazione dimostra capacità strutturata e rifornimenti ripetuti
  • Le dichiarazioni rese da collaboratori oltre il termine di 180 giorni sono, in linea di massima, inutilizzabili solo in dibattimento; sono invece utilizzabili in fase di indagini e in giudizio abbreviato, per cui la loro utilizzabilità dipende dal rito e dalla fase processuale
  • La rinuncia, in sede di appello, a specifici motivi di gravame rende quegli aspetti definitivi (res iudicata) e inammissibili in cassazione: chi rinuncia perde la possibilità di rialzare le stesse censure in sede di legittimità
  • Il sindacato della Cassazione sulla valutazione della prova è limitato: non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito salvo vizi logici, manifesta illogicità o errori di diritto; le richieste che si risolvono in mero rinnovato apprezzamento dei fatti sono inammissibili
  • Sull'applicazione della recidiva e sul bilanciamento di aggravanti/attenuanti il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità ma deve motivare adeguatamente; in Cassazione si verifica solo la completezza e la logicità della motivazione, non il merito della scelta discrezionale
  • Le questioni di costituzionalità dell'art. 74 volte a ridurre la forbice sanzionatoria tra associazione per stupefacenti e altri reati associativi sono, nella giurisprudenza consolidata, difficilmente accolte: Corte Costituzionale e Cassazione hanno ritenuto legittima la diversificazione sanzionatoria in funzione del bene giuridico tutelato e del disvalore sociale

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