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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33752/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento IMU relativo all’anno d’imposta 2015 emesso dal Comune nei confronti di una società che svolge attività di edificazione e vendita di immobili. La società aveva impugnato l’atto sostenendo che gli immobili oggetto di imposizione fossero "beni merce", costruiti e destinati alla vendita, e quindi esenti dall’IMU; inoltre sosteneva che l’omessa dichiarazione IMU fosse irrilevante, poiché non vi erano state variazioni rispetto alla dichiarazione originaria. La CTP aveva respinto il ricorso, ma la CTR aveva accolto l’appello ritenendo che l’art. 1, comma 769, della l. n. 160/2019 avesse natura di interpretazione autentica con efficacia retroattiva quanto alla natura/funzione della dichiarazione e, quindi, avesse escluso la decadenza dall’esenzione in difetto di dichiarazione. Il Comune ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.l. n. 102/2013, conv. in l. n. 124/2013, in combinato disposto con l’art. 1, comma 769, l. n. 160/2019, perché la CTR avrebbe erroneamente qualificato come interpretativa la norma del 2019 senza che ciò risultasse da autoqualificazione o da indici obiettivi; inoltre la nuova disciplina non avrebbe eliminato l’obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell’esenzione, obbligo già previsto a pena di decadenza. Il Comune evidenzia anche che la contribuente non aveva presentato la dichiarazione annuale richiesta per attestare i requisiti dell’agevolazione.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso del Comune. Ritiene che, per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, l’esenzione IMU prevista dall’art. 2 del d.l. n. 102/2013 sia subordinata alla presentazione della dichiarazione apposita entro il termine previsto, a pena di decadenza; tale onere non può essere sostituito dalla conoscenza aliunde dei fatti da parte del Comune né può ritenersi superfluo in ragione dell’assenza di variazioni rispetto a una dichiarazione originaria. La legge n. 160/2019 non ha abrogato tale obbligo dichiarativo e non può applicarsi retroattivamente al periodo d’imposta 2015 in base al favor rei, che opera solo in materia di sanzioni tributarie. La sentenza d’appello viene quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate; la società è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2, comma 2, d.l. n. 102/2013

    prevede l’esenzione dall’IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.

  • art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013

    subordina l’applicazione del beneficio alla presentazione della dichiarazione apposita, a pena di decadenza; la Corte lo considera requisito imprescindibile e non surrogabile.

  • art. 1, comma 769, l. n. 160/2019

    non ha abrogato l’obbligo dichiarativo previsto dal d.l. n. 102/2013; la Corte esclude che abbia natura di interpretazione autentica idonea a eliminare la decadenza per mancata dichiarazione.

  • art. 1, comma 751, l. n. 160/2019

    disciplina i c.d. beni merce dal 2020 e, dal 1° gennaio 2022, prevede l’esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, ma non incide retroattivamente sull’anno d’imposta 2015.

  • art. 3 d.lgs. n. 472/1997

    il favor rei opera solo per le sanzioni tributarie e non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli.

  • art. 384 c.p.c., comma 1

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito.

Massime di principio

  • Nei benefici fiscali espressamente subordinati alla presentazione di una dichiarazione "a pena di decadenza", l’onere dichiarativo costituisce condizione necessaria e imprescindibile per fruire dell’agevolazione.
  • La conoscenza di fatto, da parte dell’ente impositore, dei presupposti dell’agevolazione non equivale al rispetto dell’onere dichiarativo imposto dalla legge, né lo sostituisce.
  • Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva in favore del contribuente.
  • Una disposizione sopravvenuta non si applica retroattivamente al periodo d’imposta anteriore se ha natura innovativa e non meramente interpretativa; il favor rei non consente, di regola, una generale retroattività delle norme tributarie favorevoli, operando in modo tipico nel solo ambito sanzionatorio.
  • Quando la causa è matura in fatto e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione, cassata la sentenza impugnata, può decidere direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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