Ordinanza n. 1059/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 371/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego o la mancata definizione favorevole della pratica di nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda cautelare, deducendo la rilevanza dell'integrazione documentale prodotta dal datore di lavoro, GT Generation Transport s.r.l., in un separato giudizio. Il Consiglio di Stato ha rilevato che tale documentazione riguardava esclusivamente la mancata comunicazione preventiva al Centro per l'impiego territoriale, finalizzata alla verifica dell'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale, mentre non risultava dimostrato il requisito alloggiativo. È stata inoltre contestata, implicitamente, la rilevanza della sequenza procedimentale seguita dall'amministrazione.
La decisione
L'appello cautelare è stato respinto e, quindi, è stata confermata l'ordinanza del TAR di reiezione della domanda cautelare. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la pratica presentasse oggettive carenze documentali, non superate dalla documentazione depositata nel separato giudizio, perché essa non dimostrava il requisito alloggiativo. Ha inoltre affermato che, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998, la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale deve precedere, e non seguire, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro del cittadino straniero; la domanda diretta allo Sportello unico per l'immigrazione deve essere idoneamente documentata. Spese compensate.
Norme richiamate
la domanda diretta allo Sportello unico dell'immigrazione debba essere “idoneamente documentata”
La verifica presso il Centro per l'impiego territoriale sull'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro dello straniero e la domanda di nulla osta deve essere idoneamente documentata.
Norma richiamata quale base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato di un cittadino straniero, la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale dell'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale deve essere compiuta prima della richiesta nominativa di nulla osta; una verifica effettuata successivamente non rispetta la sequenza procedimentale prevista dall'art. 22 del d.lgs. 286/1998.
- La domanda di nulla osta al lavoro rivolta allo Sportello unico per l'immigrazione deve essere idoneamente documentata; la produzione successiva di documenti non è sufficiente, in sede cautelare, quando permangano carenze documentali oggettive relative a requisiti necessari, quale il requisito alloggiativo.
- La documentazione integrativa prodotta in un separato giudizio rileva solo nei limiti del suo effettivo contenuto e non consente di superare carenze documentali diverse da quelle cui si riferisce.
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