Cassazione Penale, Sentenza n. 18913/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Cassino con cinque motivi: 1) errore nell'individuazione della fattispecie applicata (art. 137 comma 10 D.Lgs. 152/06 vs fattispecie più grave ex comma 1), sostenendo che non risultasse inottemperanza a provvedimento dell'autorità; 2) contestazione dell'addebito per mancato rispetto delle prescrizioni ex art. 318-ter D.Lgs. 152/06, asserendo che aveva richiesto l'AUA e che la chiusura dell'attività fosse intervenuta dopo il ritardo nel rilascio; 3) deduzione che i fatti del 24/08/2017 non potevano essere valutati a fronte della pendenza del termine di 120 giorni per l'AUA e richiesta di esclusione per ne bis in idem; 4) censura circa l'erronea valutazione del giudice sul fatto che la mera movimentazione dei mitili sul piazzale non equivalga a deposito o lavorazione in violazione della normativa regionale (Delibera Cons. Reg. Lazio n.42/2017 art.24); 5) doglianza sulla individuazione, ai fini della determinazione della pena, del reato più grave (art.137 comma 1 richiamato per la determinazione della pena a fronte della fattispecie di cui al comma 9).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante l'errata indicazione dell'articolo quando il fatto è descritto puntualmente, confermando che i fatti di marzo 2017 integrano la fattispecie di cui all'art.137 comma 1 (scarico non autorizzato) e non la sola fattispecie di cui al comma 10. Ha escluso i motivi per mancata specificità e genericità delle censure relative alle prescrizioni ex art.318-ter e alle deduzioni sulla pendenza del termine di 120 giorni (anche in relazione al rilievo di nuova fattispecie per agosto 2017). Ha ritenuto inammissibili le doglianze che richiedevano una rivalutazione del fatto (movimentazione vs lavorazione dei mitili). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art.616 c.p.p. e tenuto a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; la sentenza di merito rimane quindi operante.
Norme richiamate
D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) - art. 137, commi 1, 9 e 10
Comma 1: "fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro". Comma 10: "chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorà competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro".
La Corte ha sottolineato che per l'individuazione della fattispecie rileva la descrizione del fatto più che la rubrica normativa: nel caso di specie i fatti descritti corrispondono allo "scarico non autorizzato" ex comma 1 (fattispecie più grave) e non alla mera inottemperanza a provvedimenti dell'autorità ex comma 10.
D.Lgs. 152/2006 - art. 318-ter
Le prescrizioni impartite ai sensi dell'art.318-ter possono costituire addebito se non adempiute; la Corte ha giudicato inammissibile la censura difensiva per mancanza di specificità e per non aver confutato punto per punto l'accertamento del mancato adempimento.
Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n.42 del 27/09/2017 - Norme di attuazione del piano di tutela delle acque, art.24 commi 1 e 2
La richiamata normativa regionale è stata invocata dal difensore per sostenere che la movimentazione dei mitili non integrava deposito o lavorazione vietata; la Corte ha ritenuto la contestazione un'inedita rivalutazione di fatto non ammissibile in sede di legittimità, in assenza di prove nuove o censure specifiche efficaci.
Codice di procedura penale - art. 616
Articolo richiamato per l'attribuzione dell'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma di tale articolo.
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000
Richiamata con riferimento alla possibilità di imporre versamenti alla Cassa delle Ammende; la Corte di legittimità ha ritenuto non sussistere colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e nondimeno ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00.
D.Lgs. 152/2006 - art. 84 comma 4 e art. 85 comma 2
Richiamati nel testo come norme i cui provvedimenti, se disattesi, sono sanzionati dall'art.137 comma 10; la Corte ha distinto tali ipotesi dall'ipotesi di scarico non autorizzato disciplinata dal comma 1.
Massime di principio
- In tema penale ambientale conta primariamente la descrizione fattuale del comportamento contestato: la mancata o errata indicazione dell'articolo applicato è irrilevante se il fatto è descritto puntualmente e non compresso il diritto di difesa.
- Le censure di merito che richiedono una rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione fattuale sono, in sede di legittimità, in gran parte inammissibili se non corredate da specifici elementi nuovi o da errori logico-giuridici macroscopici nella motivazione.
- Per contestare efficacemente omissioni rispetto a prescrizioni amministrative (es. art.318-ter) è necessario indicare in modo preciso e documentato perché le prescrizioni erano inesigibili o perché siano state adempiute; mere affermazioni generiche non soddisfano il requisito di specificità del motivo di ricorso.
- La distinzione tra diverse fattispecie di reato ambientale è sostanziale: "scarico non autorizzato" (art.137 comma 1) è concettualmente e sanzionatoriamente diverso dalla violazione di un provvedimento amministrativo (comma 10); bisogna valutare i fatti concreti per inquadramento corretto.
- La pendenza di termini amministrativi (es. 120 giorni per rilascio AUA) non impedisce automaticamente l'accertamento di ulteriori o successivi comportamenti illeciti distinti nel tempo; la regola del ne bis in idem richiede identità della fattispecie e dei fatti.
- Chi impugna deve indicare chiaramente gli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura per consentire al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato; l'omissione di analisi puntuali rende il motivo inammissibile.
- In caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a versamenti alla Cassa delle Ammende; la Corte valuta la presenza di colpa nella proposizione del ricorso prima di aggravare le sanzioni.
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