Cassazione Civile, Ordinanza n. 30574/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria a un’istanza di rimborso del 50% dell’Ires versata per gli anni d’imposta 2010 e 2011. La società contribuente sosteneva di poter beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 per gli enti ospedalieri, in quanto struttura privata riconosciuta quale presidio ospedaliero dall’unità sanitaria locale ai sensi dell’art. 43 della l. n. 833 del 1978. Il ricorso di Cassazione, affidato a un unico motivo, denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 e dell’art. 43 della l. n. 833 del 1978, sostenendo che la riduzione d’imposta ha natura soggettiva e spetta solo a una categoria tipica di enti pubblici/ospedalieri, non essendo estensibile a una società privata accreditata, neppure se svolge attività sanitaria e anche se il suo assetto organizzativo sia assimilabile a quello di un presidio ospedaliero.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto consolidato l’orientamento secondo cui l’agevolazione fiscale di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973 spetta solo ai "vecchi" enti ospedalieri, poi confluiti nelle aziende ospedaliere o nei presidi ospedalieri delle ASL, e non anche alle società private in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale, perché il beneficio ha natura soggettiva e non può essere esteso in via interpretativa a soggetti diversi da quelli tassativamente indicati dalla norma. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originaria domanda di rimborso della contribuente. Le spese di legittimità sono state poste a carico della controricorrente, mentre quelle di merito sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
riduzione d'imposta del 50% per gli "enti ospedalieri"
agevolazione di natura soggettiva, riservata ai soli enti ospedalieri originari o comunque ai soggetti che ne hanno conservato la qualificazione nell’evoluzione normativa; non estensibile alle società private accreditate con il servizio sanitario regionale
art. 43 l. 23 dicembre 1978, n. 833
richiamato come base del riconoscimento di presidio ospedaliero; tale riconoscimento non basta, da solo, a far entrare la società privata nel novero dei beneficiari dell’agevolazione fiscale
disciplina il regime di accreditamento delle strutture private nel sistema sanitario, che non muta la natura sostanzialmente concessoria del rapporto con la pubblica amministrazione
richiamato come integrazione del sistema dell’accreditamento, senza incidere sulla natura del rapporto tra p.a. e struttura privata
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali di natura derogatoria devono essere interpretate in modo restrittivo, senza possibilità di estensione oltre le ipotesi espressamente previste dal legislatore.
- Quando la norma tributaria individua i beneficiari in base a una qualificazione soggettiva, il beneficio non può essere riconosciuto in ragione della sola identità dell’attività concretamente svolta.
- Il riconoscimento di una struttura privata come presidio ospedaliero o l’esistenza di un accreditamento sanitario non sono sufficienti, di per sé, a trasformare la struttura nel soggetto tipico destinatario dell’agevolazione prevista per gli enti ospedalieri.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice di legittimità può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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