Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08398/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento proposta da una società del settore termoidraulico nei confronti di una società concorrente e di alcuni ex agenti dimissionari, per asserita concorrenza sleale mediante storno di agenti e dipendenti. In primo grado era stata accertata una condotta anticoncorrenziale, con condanna solidale al risarcimento del danno, conferma dell'inibitoria e ordine di pubblicazione della sentenza. In appello, invece, la corte territoriale ha ritenuto non provata un'attività sistematica di reclutamento finalizzata a vanificare l'investimento dell'impresa concorrente, ridimensionando il valore di alcune testimonianze e valorizzando invece elementi contrari, come l'insoddisfazione degli agenti per le condizioni contrattuali e la pubblica attività di ricerca personale della società concorrente. La società attrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) vizio di motivazione, dedotto come contraddittorietà e illogicità della sentenza d'appello nella valutazione dell'attendibilità dei testimoni delle due parti; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 116 c.p.c., per non avere la corte considerato integralmente la deposizione di un teste e alcuni documenti e la CTU, da cui emergerebbe la concentrazione temporale del passaggio di numerosi agenti e la riduzione del fatturato della ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sulla motivazione tendeva in realtà a sollecitare un nuovo giudizio sul merito e sull'attendibilità dei testimoni, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre affermato che la valutazione del materiale probatorio e la scelta delle prove ritenute più convincenti non sono sindacabili in cassazione, salvo vizi motivazionali radicali non ricorrenti nel caso di specie. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. e all'omesso esame di fatti decisivi, la Corte ha osservato che la doglianza mirava ancora una volta a contestare l'apprezzamento delle prove e, comunque, non colpiva la ratio decidendi, poiché la corte d'appello aveva comunque esaminato il fatto storico dedotto, escludendo la prova dello storno illecito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    non consente di trasformare in vizio di legittimità una critica alla valutazione di merito delle prove, né di denunciare come violazione di legge la mera diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 132 c.p.c.

    il vizio di motivazione è configurabile solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non per mera insufficienza o diversa valutazione del merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico rilevante è comunque stato considerato dal giudice di merito.

  • art. 363 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma la Corte non ne ha tratto una specifica regola autonoma, limitandosi a escludere la fondatezza della censura.

  • art. 116 c.p.c.

    non è violato quando il giudice attribuisce maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre; ciò rientra nella valutazione discrezionale del merito.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    riconosciuti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, secondo la formula di rito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché la selezione e la ponderazione delle prove attendibili spettano al giudice di merito.
  • La censura di motivazione è ammissibile solo se la motivazione è inesistente, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile; non basta dedurre che il giudice abbia preferito alcune prove ad altre.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni è apprezzamento discrezionale del giudice di merito, fondato su elementi oggettivi e soggettivi, e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente comprensibile.
  • La dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. non ricorre per il solo fatto che il giudice abbia attribuito diverso peso alle prove, essendo tale operazione espressione del potere di valutazione probatoria.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico dedotto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se non tutte le risultanze istruttorie siano state analiticamente esposte.
  • In materia di concorrenza sleale per storno di dipendenti o agenti, non basta la mera assunzione di personale proveniente dall'impresa concorrente: occorre allegare e provare un'attività sistematica di reclutamento e un intento distorsivo idoneo a neutralizzare l'investimento del competitor.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeImpugnazioni
RamiCommercialeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.