Sentenza n. 318/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 396 del 25.10.2024, corretta con decreto del 03.01.2025, concernente assegnazione carta docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva riconosciuto il bonus carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 396 del 25 ottobre 2024, corretta il 3 gennaio 2025, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La sentenza aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per tre anni scolastici, oltre alle spese legali. Dopo il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, la ricorrente ha dedotto il mancato pagamento e ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'esecuzione, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. La difesa amministrativa faceva riferimento alla pubblicazione di avvisi ministeriali e dell'USR Umbria, con invito ai docenti a ripresentare le richieste tramite procedura telematica, nonché ai doveri di leale collaborazione, correttezza e buona fede. Il TAR ha ritenuto tali argomenti non idonei a giustificare il mancato adempimento, poiché nessuna norma impone al docente già munito di un giudicato favorevole di ripresentare la domanda amministrativa e attendere senza tempi certi.
La decisione
Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in forza della sentenza civile e ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per corrispondere tutte le somme spettanti, compreso il rilascio della carta docente e l'accredito dei relativi importi. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, affinché, su richiesta della ricorrente e in caso di inutile decorso del termine, provveda in sostituzione del Ministero adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario spetterà, per l'attività eventualmente svolta, un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, in favore della ricorrente e del difensore antistatario. Il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.
Norme richiamate
Consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per l'ottemperanza al giudicato, compresa l'assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione degli atti sostitutivi necessari in caso di inerzia dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta del docente per l'aggiornamento e la formazione, pari a 500 euro annui.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie è stato considerato dalla ricorrente prima della proposizione dell'azione esecutiva.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Richiamato per la liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari applicabili ai giudizi seriali di esecuzione.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza a un giudicato civile di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine.
- L'amministrazione non può subordinare l'esecuzione di un giudicato civile che riconosce un credito al privato alla ripresentazione di una domanda mediante una procedura amministrativa telematica e all'attesa di tempi non certi, quando nessuna norma prevede tali adempimenti come condizione per il pagamento.
- I doveri di collaborazione, correttezza e buona fede del creditore non possono essere interpretati in modo da imporgli, dopo la formazione del giudicato, un'ulteriore attesa indefinita o adempimenti amministrativi privi di base normativa prima di ricorrere all'ottemperanza.
- In caso di mancata prova dell'integrale pagamento delle somme dovute in base al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme residue e attribuire al commissario ad acta tutti gli atti amministrativi e contabili necessari alla completa esecuzione.
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