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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38529/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale elevato dalla Polizia municipale per violazione del limite di velocità accertata con apparecchiatura elettronica in postazione fissa non presidiata. L’automobilista aveva proposto opposizione al verbale e questa era stata accolta; il Tribunale, in sede di appello, aveva confermato l’annullamento ritenendo che l’apparecchiatura non fosse sotto il diretto controllo della Polizia municipale, perché la convenzione stipulata dal Comune con la società fornitrice attribuiva a quest’ultima compiti che sarebbero stati sostanzialmente incidenti sulla formazione dell’accertamento. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 345 del d.P.R. n. 495/1992, in relazione agli artt. 384 e 385 del medesimo d.P.R. e all’art. 4, comma 3, del d.l. n. 121/2002 conv. in l. n. 168/2002. Ha sostenuto che la società privata si limitava ad attività strumentali, come raccolta dei dati rilevati automaticamente, installazione, funzionalità e verifica periodica delle apparecchiature, mentre la validazione degli accertamenti e la verbalizzazione restavano in capo esclusivo alla Polizia locale; il giudice di merito avrebbe invece omesso di considerare il tenore complessivo della convenzione, in particolare le clausole che riservavano al Comune la corretta validazione di tutti gli accertamenti e attribuivano alla Polizia locale piena disponibilità, diretta gestione e vigilanza dei dispositivi al termine della fase di pre-esercizio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto fondata la censura perché il giudice d’appello non aveva valutato l’intero contenuto della convenzione con la società privata: dalle clausole richiamate emergeva che alla società erano affidati soltanto compiti strumentali e materiali, mentre l’accertamento dell’infrazione, la validazione delle risultanze e la verbalizzazione spettavano esclusivamente all’amministrazione e alla Polizia locale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Oristano, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 8, C.d.S.

    disposizione violata dall’automobilista per eccesso di velocità, posta a base del verbale impugnato

  • art. 345 d.P.R. n. 495/1992

    invocato dal ricorrente come norma asseritamente mal applicata; la Corte ha valorizzato il principio per cui l’accertamento delle infrazioni compete in via esclusiva all’amministrazione, potendo ai privati essere affidati solo servizi strumentali

  • art. 384 d.P.R. n. 495/1992

    richiamato insieme all’art. 385 nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione nel testo

  • art. 385 d.P.R. n. 495/1992

    richiamato insieme all’art. 384 nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione nel testo

  • art. 4, comma 3, d.l. n. 121/2002 conv. in l. n. 168/2002

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla legittimità dell’assetto organizzativo e della distinzione tra attività strumentali affidabili ai privati e attività di accertamento riservate alla polizia stradale

Massime di principio

  • Nell’accertamento delle violazioni del codice della strada mediante apparecchiature elettroniche, il potere di accertamento e di validazione delle risultanze resta riservato all’amministrazione competente e alla polizia locale; ai privati possono essere affidati solo servizi meramente strumentali e materiali.
  • Ai fini della verifica della legittimità dell’operato della pubblica amministrazione non ci si può arrestare alla singola clausola contrattuale richiamata dal giudice di merito, ma occorre considerare il tenore complessivo della convenzione, per accertare se la validazione degli accertamenti sia rimasta all’ente pubblico.
  • La mera raccolta automatizzata dei dati, l’installazione, la manutenzione e la verifica tecnica delle apparecchiature non equivalgono alla formazione dell’accertamento sanzionatorio, se la valutazione finale delle violazioni e la verbalizzazione sono riservate alla polizia stradale.
  • Quando il giudice di merito omette di considerare clausole contrattuali decisive che attribuiscono all’amministrazione la piena gestione e validazione degli accertamenti, la decisione è censurabile per falsa applicazione della disciplina di settore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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