Cassazione Civile, Ordinanza n. 27140/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società destinataria di una sanzione antitrust impugnava davanti al giudice amministrativo il provvedimento dell'Autorità garante che aveva accertato un'intesa restrittiva della concorrenza in relazione a una gara bandita da una stazione appaltante pubblica. Il Consiglio di Stato, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto provata la concertazione tra più imprese sulla base di email, corrispondenza, commenti post gara e anomalie delle offerte, respingendo il ricorso originario e confermando la sanzione. Con ricorso per cassazione proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, la società sosteneva che il Consiglio di Stato avesse negato la tutela giurisdizionale limitandosi a recepire le ragioni dell'Autorità senza un autonomo e pieno accertamento dei fatti storici, con violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 3/2017, dell'art. 6 CEDU, del principio di full jurisdiction, nonché degli artt. 111, comma 8, Cost., 362 c.p.c. e 110 c.p.a.; in subordine chiedeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sull'effettività della tutela giurisdizionale.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha escluso che le censure integrassero un motivo attinente alla giurisdizione: il Consiglio di Stato non aveva rifiutato di esercitare la giurisdizione né aveva invaso o arretrato i limiti esterni della propria giurisdizione, ma aveva svolto il giudizio sul fatto e sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio, ricostruendo autonomamente gli elementi istruttori e ritenendoli idonei a provare l'intesa restrittiva. Le doglianze della ricorrente miravano in realtà a contestare un asserito error in iudicando/in procedendo e la valutazione del merito dei fatti, profili estranei al sindacato delle Sezioni Unite ex art. 111, comma 8, Cost. È stata inoltre esclusa la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamandosi la giurisprudenza UE che non considera contrario al diritto dell'Unione un sistema nazionale che impedisca di contestare in Cassazione la conformità al diritto europeo di una sentenza del Consiglio di Stato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto a un pieno controllo giurisdizionale sui provvedimenti antitrust
art. 6 CEDU
invocato per sostenere l'esigenza di un sindacato pieno e effettivo sulla sanzione amministrativa
art. 111, comma 8, Cost.
consente il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ma solo per difetto assoluto o relativo di giurisdizione
ricorso ammissibile solo per questioni attinenti ai limiti esterni della giurisdizione
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di giurisdizione
art. 267 Tfue
la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta non necessaria e inammissibile nel caso concreto
art. 101 Tfue
norma sostanziale antitrust alla base dell'accertamento dell'intesa restrittiva
richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso alla luce dell'orientamento consolidato
art. 6 CEDU
considerato compatibile con un sistema che affida al giudice amministrativo il pieno sindacato nei gradi di merito
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
utilizzato per descrivere l'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva e piena
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile solo quando il giudice speciale abbia oltrepassato o negato i limiti esterni della giurisdizione; non è utilizzabile per censurare errori di giudizio, di motivazione o di ricostruzione dei fatti.
- Il preteso mancato esame completo dei fatti da parte del giudice amministrativo, anche se denunciato come lesione del principio di full jurisdiction, integra al più un error in iudicando o in procedendo e non un difetto di giurisdizione.
- Il giudice amministrativo può motivare per relationem e recepire gli argomenti del provvedimento impugnato o di altri atti del processo, purché risulti un autonomo processo critico e la decisione sia intelligibile e riferibile al giudice.
- Nel sindacato sui provvedimenti dell'Autorità antitrust il giudice amministrativo deve verificare direttamente i fatti posti a fondamento dell'atto e i profili tecnici necessari, ma senza sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Autorità quando residuino margini di opinabilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato non contrasta, di per sé, con il diritto dell'Unione né con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ove l'ordinamento assicuri già un giudizio pieno davanti al giudice amministrativo di merito e di legittimità.
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