Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27140/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società destinataria di una sanzione antitrust impugnava davanti al giudice amministrativo il provvedimento dell'Autorità garante che aveva accertato un'intesa restrittiva della concorrenza in relazione a una gara bandita da una stazione appaltante pubblica. Il Consiglio di Stato, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto provata la concertazione tra più imprese sulla base di email, corrispondenza, commenti post gara e anomalie delle offerte, respingendo il ricorso originario e confermando la sanzione. Con ricorso per cassazione proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, la società sosteneva che il Consiglio di Stato avesse negato la tutela giurisdizionale limitandosi a recepire le ragioni dell'Autorità senza un autonomo e pieno accertamento dei fatti storici, con violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 3/2017, dell'art. 6 CEDU, del principio di full jurisdiction, nonché degli artt. 111, comma 8, Cost., 362 c.p.c. e 110 c.p.a.; in subordine chiedeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sull'effettività della tutela giurisdizionale.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha escluso che le censure integrassero un motivo attinente alla giurisdizione: il Consiglio di Stato non aveva rifiutato di esercitare la giurisdizione né aveva invaso o arretrato i limiti esterni della propria giurisdizione, ma aveva svolto il giudizio sul fatto e sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio, ricostruendo autonomamente gli elementi istruttori e ritenendoli idonei a provare l'intesa restrittiva. Le doglianze della ricorrente miravano in realtà a contestare un asserito error in iudicando/in procedendo e la valutazione del merito dei fatti, profili estranei al sindacato delle Sezioni Unite ex art. 111, comma 8, Cost. È stata inoltre esclusa la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamandosi la giurisprudenza UE che non considera contrario al diritto dell'Unione un sistema nazionale che impedisca di contestare in Cassazione la conformità al diritto europeo di una sentenza del Consiglio di Stato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 3/2017

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto a un pieno controllo giurisdizionale sui provvedimenti antitrust

  • art. 6 CEDU

    invocato per sostenere l'esigenza di un sindacato pieno e effettivo sulla sanzione amministrativa

  • art. 111, comma 8, Cost.

    consente il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ma solo per difetto assoluto o relativo di giurisdizione

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    ricorso ammissibile solo per questioni attinenti ai limiti esterni della giurisdizione

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di giurisdizione

  • art. 267 Tfue

    la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta non necessaria e inammissibile nel caso concreto

  • art. 101 Tfue

    norma sostanziale antitrust alla base dell'accertamento dell'intesa restrittiva

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso alla luce dell'orientamento consolidato

  • art. 6 CEDU

    considerato compatibile con un sistema che affida al giudice amministrativo il pieno sindacato nei gradi di merito

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    utilizzato per descrivere l'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva e piena

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile solo quando il giudice speciale abbia oltrepassato o negato i limiti esterni della giurisdizione; non è utilizzabile per censurare errori di giudizio, di motivazione o di ricostruzione dei fatti.
  • Il preteso mancato esame completo dei fatti da parte del giudice amministrativo, anche se denunciato come lesione del principio di full jurisdiction, integra al più un error in iudicando o in procedendo e non un difetto di giurisdizione.
  • Il giudice amministrativo può motivare per relationem e recepire gli argomenti del provvedimento impugnato o di altri atti del processo, purché risulti un autonomo processo critico e la decisione sia intelligibile e riferibile al giudice.
  • Nel sindacato sui provvedimenti dell'Autorità antitrust il giudice amministrativo deve verificare direttamente i fatti posti a fondamento dell'atto e i profili tecnici necessari, ma senza sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Autorità quando residuino margini di opinabilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato non contrasta, di per sé, con il diritto dell'Unione né con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ove l'ordinamento assicuri già un giudizio pieno davanti al giudice amministrativo di merito e di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza sleale
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.