Cassazione Penale, Sentenza n. 46693/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.I.P. di Genova del 28/02/2023 che aveva condannato il ricorrente a euro 7.000 di ammenda per violazione dell'art. 2 L.150/1992 (detenzione di due esemplari di Python molurus bivittatus senza la prescritta documentazione CITES). I motivi di impugnazione censuravano: 1) violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU per uso in udienza di documentazione prodotta dal P.M. dopo l'opposizione al decreto penale senza preventiva informazione della difesa; 2) violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione tra accusa e sentenza (contestazione diversa); 3) errata interpretazione dell'art. 2 L.150/1992 in ordine all'obbligo di tracciabilità (la legge non richiederebbe il tracciamento delle cessioni come fatto ritenuto dal giudice); 4) violazione del diritto di difesa per aver concesso diritto di replica al pubblico ministero nonostante la difesa si fosse associata alle richieste iniziali; 5) omissione del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per particolare tenuità dell'offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: i primi motivi sono stati dichiarati inammissibili o generici in ragione del mancato apprezzamento specifico delle norme di inutilizzabilità e dell'assenza di indicazione della decisività degli atti; la produzione documentale del P.M. è stata ritenuta ammissibile alla luce dell'art. 419 c.p.p. (applicabile anche al rito abbreviato) e della giurisprudenza che consente produzioni fino all'inizio della discussione; non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza perché il nucleo essenziale dei fatti (detenzione senza prescritta documentazione) è rimasto identico; la Corte ha confermato l'interpretazione secondo cui l'art. 2, lett. f), L.150/1992 punisce anche la semplice detenzione, limitatamente alle specie elencate nell'allegato B del Regolamento (CE) n. 338/97, e che la documentazione richiesta è quella idonea a garantire la tracciabilità e l'identificazione degli esemplari (certificati/licenze CITES, marcature, documenti di cessione specifici). I documenti prodotti dalla difesa sono stati ritenuti insufficienti, generici o non corrispondenti al vero; il diritto di replica e le questioni procedurali sollevate non hanno comportato nullità insanabile; l'art. 131-bis c.p. è stato escluso in concreto per pluralità di esemplari, modalità della condotta, mancata prova di condotta successiva utile e per la precedente fruizione da parte dell'imputato della stessa causa di non punibilità in altra vicenda.
Norme richiamate
Legge 7 febbraio 1992, n. 150, art. 2 (come modificata dal D.lgs. 18 maggio 2001, n. 275)
La lett. f) punisce la detenzione e altre condotte relative a esemplari di specie riportate nell'allegato B del Regolamento (CE) n. 338/97 se prive della prescritta documentazione; la norma è stata interpretata in senso favorevole alla punibilità della semplice detenzione (non solo della detenzione per fini di lucro).
Regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio
Individua le specie soggette a controllo (allegati B e C) e la disciplina documentale/CITES che deve accompagnare la detenzione e il commercio; la mancanza della documentazione prevista rende illecito il possesso ai fini dell'art. 2 L.150/1992.
Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, art. 37
Prevede il rilascio di certificati di proprieta' personale riferiti a un unico esemplare e conferma l'esigenza di tracciabilita' e identificazione univoca degli animali vivi detenuti per fini personali.
Codice di procedura penale, art. 419, comma 2
Consente la produzione di memorie e documenti dopo la notifica della data di udienza preliminare (senza obbligo di avviso alle altre parti), disciplina applicabile anche al rito abbreviato per le produzioni fino alla decisione sull'ammissione.
Codice di procedura penale, art. 430
Riferita dalla difesa ma applicabile solo dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio; la Corte ha rilevato l'esistenza di norme alternative (art. 419) che legittimano la produzione documentale prima dell'udienza.
Codice di procedura penale, art. 521
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione perché la sentenza si è mantenuta sullo stesso nucleo fattuale (detenzione senza documentazione) e la variazione lamentata era una mera specificazione non eterogenea.
Codice di procedura penale, art. 523
Regola il diritto di replica delle parti; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile o, se relativa, sanata per mancata tempestiva eccezione.
Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa e non abitualità: richiede valutazione concreta di modalita', esiguità del danno/pericolo e non abitualità; nel caso è stata esclusa per pluralità di esemplari, modalita' e comportamenti successivi insufficienti e pregresse pronunce favorevoli all'imputato.
Criteri per la determinazione della pena (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo e altre modalita'): utilizzati per valutare l'entità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis.
Costituzione, art. 111
Richiamato dalla difesa in relazione al giusto processo; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché non è stato dimostrato pregiudizio concreto derivante dalla produzione documentale.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
Richiamato in ordine al diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sia stato violato il contraddittorio né il diritto di difesa in maniera decisiva.
Massime di principio
- La produzione documentale effettuata dal P.M. entro i termini dell'udienza preliminare (art. 419 c.p.p.) è in linea di principio ammissibile anche nel rito abbreviato e non determina automaticamente la inutilizzabilità degli atti; la difesa deve indicare specificamente la norma violata e dimostrare la decisività dell'atto per ottenere l'annullamento in cassazione.
- Per il reato ex art. 2 L.150/1992 (lett. f) la semplice detenzione di esemplari elencati nell'allegato B del Reg. CE 338/97 è punibile se manca la documentazione prescritta: la prova della tracciabilità e dell'identificazione univoca dell'esemplare (certificati CITES, marcature, documenti di cessione dettagliati) è centrale.
- In sede di cassazione non è consentito sindacare valutazioni di fatto meramente critiche o il dissenso sulla ricostruzione probatoria, salvo illogicità manifesta; il ricorso deve contestare in modo preciso errori di diritto o motivazioni illogiche/insufficienti.
- L'eccezione di violazione del diritto di replica o di altre nullità processuali deve essere tempestivamente e specificamente dedotta in grado e, se relativa, può essere sanata se non immediatamente eccepita.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. la difesa deve dimostrare la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento sulla base dei criteri previsti dall'art. 133 c.p.; circostanze quali pluralità di oggetti della condotta o modalità pericolose ostano all'applicazione della causa di non punibilità.
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