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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46693/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.I.P. di Genova del 28/02/2023 che aveva condannato il ricorrente a euro 7.000 di ammenda per violazione dell'art. 2 L.150/1992 (detenzione di due esemplari di Python molurus bivittatus senza la prescritta documentazione CITES). I motivi di impugnazione censuravano: 1) violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU per uso in udienza di documentazione prodotta dal P.M. dopo l'opposizione al decreto penale senza preventiva informazione della difesa; 2) violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione tra accusa e sentenza (contestazione diversa); 3) errata interpretazione dell'art. 2 L.150/1992 in ordine all'obbligo di tracciabilità (la legge non richiederebbe il tracciamento delle cessioni come fatto ritenuto dal giudice); 4) violazione del diritto di difesa per aver concesso diritto di replica al pubblico ministero nonostante la difesa si fosse associata alle richieste iniziali; 5) omissione del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per particolare tenuità dell'offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: i primi motivi sono stati dichiarati inammissibili o generici in ragione del mancato apprezzamento specifico delle norme di inutilizzabilità e dell'assenza di indicazione della decisività degli atti; la produzione documentale del P.M. è stata ritenuta ammissibile alla luce dell'art. 419 c.p.p. (applicabile anche al rito abbreviato) e della giurisprudenza che consente produzioni fino all'inizio della discussione; non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza perché il nucleo essenziale dei fatti (detenzione senza prescritta documentazione) è rimasto identico; la Corte ha confermato l'interpretazione secondo cui l'art. 2, lett. f), L.150/1992 punisce anche la semplice detenzione, limitatamente alle specie elencate nell'allegato B del Regolamento (CE) n. 338/97, e che la documentazione richiesta è quella idonea a garantire la tracciabilità e l'identificazione degli esemplari (certificati/licenze CITES, marcature, documenti di cessione specifici). I documenti prodotti dalla difesa sono stati ritenuti insufficienti, generici o non corrispondenti al vero; il diritto di replica e le questioni procedurali sollevate non hanno comportato nullità insanabile; l'art. 131-bis c.p. è stato escluso in concreto per pluralità di esemplari, modalità della condotta, mancata prova di condotta successiva utile e per la precedente fruizione da parte dell'imputato della stessa causa di non punibilità in altra vicenda.

Norme richiamate

  • Legge 7 febbraio 1992, n. 150, art. 2 (come modificata dal D.lgs. 18 maggio 2001, n. 275)

    La lett. f) punisce la detenzione e altre condotte relative a esemplari di specie riportate nell'allegato B del Regolamento (CE) n. 338/97 se prive della prescritta documentazione; la norma è stata interpretata in senso favorevole alla punibilità della semplice detenzione (non solo della detenzione per fini di lucro).

  • Regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio

    Individua le specie soggette a controllo (allegati B e C) e la disciplina documentale/CITES che deve accompagnare la detenzione e il commercio; la mancanza della documentazione prevista rende illecito il possesso ai fini dell'art. 2 L.150/1992.

  • Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, art. 37

    Prevede il rilascio di certificati di proprieta' personale riferiti a un unico esemplare e conferma l'esigenza di tracciabilita' e identificazione univoca degli animali vivi detenuti per fini personali.

  • Codice di procedura penale, art. 419, comma 2

    Consente la produzione di memorie e documenti dopo la notifica della data di udienza preliminare (senza obbligo di avviso alle altre parti), disciplina applicabile anche al rito abbreviato per le produzioni fino alla decisione sull'ammissione.

  • Codice di procedura penale, art. 430

    Riferita dalla difesa ma applicabile solo dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio; la Corte ha rilevato l'esistenza di norme alternative (art. 419) che legittimano la produzione documentale prima dell'udienza.

  • Codice di procedura penale, art. 521

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione perché la sentenza si è mantenuta sullo stesso nucleo fattuale (detenzione senza documentazione) e la variazione lamentata era una mera specificazione non eterogenea.

  • Codice di procedura penale, art. 523

    Regola il diritto di replica delle parti; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile o, se relativa, sanata per mancata tempestiva eccezione.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa e non abitualità: richiede valutazione concreta di modalita', esiguità del danno/pericolo e non abitualità; nel caso è stata esclusa per pluralità di esemplari, modalita' e comportamenti successivi insufficienti e pregresse pronunce favorevoli all'imputato.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo e altre modalita'): utilizzati per valutare l'entità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato dalla difesa in relazione al giusto processo; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché non è stato dimostrato pregiudizio concreto derivante dalla produzione documentale.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    Richiamato in ordine al diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sia stato violato il contraddittorio né il diritto di difesa in maniera decisiva.

Massime di principio

  • La produzione documentale effettuata dal P.M. entro i termini dell'udienza preliminare (art. 419 c.p.p.) è in linea di principio ammissibile anche nel rito abbreviato e non determina automaticamente la inutilizzabilità degli atti; la difesa deve indicare specificamente la norma violata e dimostrare la decisività dell'atto per ottenere l'annullamento in cassazione.
  • Per il reato ex art. 2 L.150/1992 (lett. f) la semplice detenzione di esemplari elencati nell'allegato B del Reg. CE 338/97 è punibile se manca la documentazione prescritta: la prova della tracciabilità e dell'identificazione univoca dell'esemplare (certificati CITES, marcature, documenti di cessione dettagliati) è centrale.
  • In sede di cassazione non è consentito sindacare valutazioni di fatto meramente critiche o il dissenso sulla ricostruzione probatoria, salvo illogicità manifesta; il ricorso deve contestare in modo preciso errori di diritto o motivazioni illogiche/insufficienti.
  • L'eccezione di violazione del diritto di replica o di altre nullità processuali deve essere tempestivamente e specificamente dedotta in grado e, se relativa, può essere sanata se non immediatamente eccepita.
  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. la difesa deve dimostrare la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento sulla base dei criteri previsti dall'art. 133 c.p.; circostanze quali pluralità di oggetti della condotta o modalità pericolose ostano all'applicazione della causa di non punibilità.

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