Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48993/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di sostituzione di persona (fatto del 22/08/2014) con tre motivi: 1) violazione di legge e vizio motivazionale della sentenza impugnata; 2) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; 3) mancata concessione delle attenuanti generiche. In particolare viene contestata la carenza motivazionale sulla esclusione della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte ha ritenuto non manifestamente infondati i motivi e ha rilevato una carenza motivazionale rispetto all'esclusione della particolare tenuità. Ha quindi verificato la decorrenza della prescrizione: il termine di prescrizione si è estinto il 27/04/2022 anche tenendo conto di 64 giorni di sospensione 'COVID' per rinvio dell'udienza al 18/03/2020 (richiamata la Sez. U n. 5292/2020). Poiché il reato è estinto per prescrizione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La ricorrente chiedeva l'applicazione della norma (circostanza attenuante speciale), ma la sentenza impugnata non ha motivato adeguatamente il rigetto; la Corte di legittimità rileva la carenza motivazionale sulla mancata applicazione

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte segnala che, in assenza di elementi per una pronuncia ex art. 129, comma 2 (attuabile in presenza di decisioni conformi di merito), si procede invece al controllo della prescrizione e si decide l'annullamento per estinzione del reato

  • Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 (Rv. 280432-02)

    Richiamata per stabilire che sono da considerare 64 giorni di sospensione dei termini processuali per rinvio udienza dovuto all'emergenza COVID, elemento rilevante per il calcolo della prescrizione

Massime di principio

  • Se la motivazione di merito è carente in punti rilevanti (es. esclusione della particolare tenuità o mancata concessione di attenuanti), il ricorso non è necessariamente inammissibile e può condurre ad accertamenti di diritto più ampi.
  • Quando la prescrizione del reato è intervenuta prima della decisione di legittimità e non sussiste ragione per rinvio, la Corte può annullare senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerate le sospensioni eccezionali (es. quelle legate all'emergenza COVID) secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite; questo può determinare l'intervenuta estinzione del reato anche dopo una doppia condanna conformemente pronunciata in grado di merito.
  • Le istanze difensive relative all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e alle attenuanti generiche richiedono adeguata motivazione da parte del giudice: la mancata motivazione può costituire vizio rilevante e aprire la strada all'annullamento.
  • In casi simili è essenziale verificare con cura i termini di prescrizione e ogni sospensione/interruzione dei termini processuali prima di ritenere conclusa la vicenda con condanne di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.