Cassazione Civile, Ordinanza n. 34999/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi all'attività svolta in favore del destinatario dell'ingiunzione. Il debitore propose opposizione eccependo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del giudice monitorio in applicazione del foro del consumatore. Il Tribunale dichiarò la propria incompetenza per territorio, revocò il decreto ingiuntivo e dispose la riassunzione davanti ad altro tribunale, respingendo anche la domanda ex art. 96 c.p.c. L'avvocato soccombente propose appello deducendo: la nullità della decisione per essere stata resa dal giudice monocratico anziché dal collegio; l'erroneità della ritenuta ammissibilità e tempestività dell'opposizione, che egli assumeva proposta tardivamente con atto di citazione e depositata oltre il termine; l'erronea mancata considerazione dell'intempestività dell'eccezione di incompetenza; e, in subordine, il diritto alla conferma del decreto ingiuntivo. La Corte d'appello dichiarò inammissibile l'appello sul presupposto che la sentenza di primo grado avesse deciso solo sulla competenza, con conseguente necessità del regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. Il ricorrente per cassazione censurò tale soluzione con quattro motivi, sostenendo in sintesi che la sentenza di primo grado aveva deciso anche su questioni autonome di rito e sul riparto monocratico/collegiale, sicché l'appello era ammissibile; denunciò inoltre l'omessa pronuncia sui motivi relativi a composizione del giudice, tempestività dell'opposizione e limiti temporali dell'eccezione di incompetenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza del Tribunale non avesse deciso soltanto sulla competenza, ma anche su questioni pregiudiziali di rito dotate di autonomia, in particolare sulla tempestività e ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo e sulla forma dell'atto introduttivo. Di conseguenza, non era esclusivamente esperibile il regolamento necessario di competenza, ma era ammissibile l'appello anche contro tali statuizioni, con la possibilità di devolvere al giudice di secondo grado pure la questione di competenza. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza della Corte d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro dell'omessa pronuncia dedotta dal ricorrente, ma il motivo non è stato deciso nel merito perché assorbito
richiamato per sostenere il rito e la composizione collegiale del tribunale nelle opposizioni a decreto ingiuntivo relative a compensi professionali; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la questione sulla composizione del giudice non è attratta nel regolamento di competenza
richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità della decisione resa dal giudice monocratico anziché dal collegio
richiamato dal ricorrente come norma sulla nullità della sentenza
richiamato per la dedotta tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo
richiamato in relazione al regime delle nullità e alla tempestività dell'opposizione
richiamato in relazione all'irrevocabilità del decreto ingiuntivo e alla dedotta tardività dell'opposizione
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
norma decisiva: il regolamento necessario di competenza è rimedio esclusivo solo contro sentenze che decidono esclusivamente sulla competenza; se la pronuncia affronta anche questioni autonome di rito o di merito, è ammissibile l'impugnazione ordinaria
richiamato quanto al rigetto della domanda di responsabilità aggravata in primo grado
Massime di principio
- Il regolamento necessario di competenza è l'unico mezzo di impugnazione solo quando la sentenza decida esclusivamente sulla competenza; se il giudice affronta anche una questione autonoma di rito o di merito, la sentenza non è impugnabile soltanto con regolamento di competenza.
- La strumentalità dell'esame di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito alla decisione sulla competenza non basta, da sola, a far rientrare la pronuncia nel regime esclusivo del regolamento di competenza: occorre verificare se tali questioni abbiano una loro autonomia decisoria.
- Quando il giudice statuisce in modo autonomo sulla tempestività o ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, tale statuizione esorbita dalla sola competenza e può essere devoluta con i mezzi ordinari di impugnazione insieme alla questione di competenza.
- La qualificazione del contenuto effettivo della sentenza va compiuta guardando non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione, per stabilire se la decisione sia limitata alla competenza o contenga una pronuncia di merito o su questioni processuali autonome.
- La censura relativa alla composizione monocratica o collegiale del giudice, quando investe la validità della decisione resa in una controversia disciplinata da un rito speciale, non è automaticamente assorbita nel regolamento di competenza ma segue il regime ordinario delle impugnazioni.
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