Cassazione Civile, Ordinanza n. 09410/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di rapporti formalmente qualificati come contratti a termine stipulati con un comune per l'impiego di un soggetto proveniente dal bacino dei lavori socialmente utili e destinato, secondo la disciplina regionale richiamata, alla stabilizzazione. La corte di merito aveva ritenuto che tali rapporti, in ragione della loro origine assistenziale e della normativa regionale, non fossero assoggettati alla disciplina generale dei contratti a termine né alla direttiva 1999/70/CE, escludendo quindi la possibilità di considerare abusiva la reiterazione dei contratti. Il lavoratore ricorrente ha censurato tale impostazione sostenendo che, in concreto, era stato adibito a mansioni ordinarie all'interno dell'organizzazione comunale, con vincoli tipici del lavoro subordinato, e che i contratti dovevano essere ricondotti alla disciplina dei contratti a termine ordinari, con applicazione del d.lgs. n. 368 del 2001 e della direttiva 1999/70/CE, quantomeno ai fini del risarcimento del danno da abusiva reiterazione. Ha inoltre invocato la giurisprudenza costituzionale e unionale e, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale. Il comune, con ricorso incidentale, ha contestato la motivazione della sentenza di appello, la condanna al pagamento di una somma calcolata al lordo/netto e la regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi principali del lavoratore: non basta che il rapporto nasca nell'ambito di una normativa regionale sulla stabilizzazione dei soggetti LSU per escludere automaticamente l'applicazione della disciplina sui contratti a termine; occorre invece verificare in concreto la natura del rapporto e la compatibilità della fattispecie con il diritto dell'Unione. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione, affinché accerti la legittimità del ricorso al lavoro a termine e valuti anche gli effetti della stabilizzazione intervenuta. Il ricorso incidentale del comune è stato dichiarato integralmente inammissibile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale del lavoratore limitatamente ai motivi esaminati, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione anche per le spese. Ha invece dichiarato integralmente inammissibile il ricorso incidentale del comune. Il giudice del rinvio dovrà verificare, in concreto, se i rapporti dedotti rientrassero nella disciplina dei contratti a termine ordinari e se vi sia stata abusiva reiterazione in contrasto con la direttiva 1999/70/CE; dovrà inoltre valutare gli effetti della successiva stabilizzazione alla luce dei criteri indicati dalla Cassazione, in particolare la necessità di una stretta correlazione causale con l'abuso e con l'ente autore dello stesso.
Norme richiamate
La disciplina dei contratti a termine non può essere esclusa in via automatica per la sola etichetta regionale del rapporto; occorre verificare se la concreta fattispecie vi sia riconducibile e se vi sia abuso nella reiterazione.
Direttiva 1999/70/CE
Si applica anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con amministrazioni pubbliche; la qualificazione interna non basta a sottrarre il rapporto alla tutela unionale contro l'abuso.
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
Impone agli Stati membri di introdurre misure idonee a prevenire e sanzionare l'abuso derivante dalla successione di contratti a termine; la nozione di lavoratore a termine va interpretata in senso ampio, con i limiti espressamente previsti dall'accordo.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato dalla normativa regionale come limite generale all'utilizzo del lavoro flessibile nel pubblico impiego e come parametro di conformità al diritto eurounitario.
art. 77, comma 2, l.r. n. 17 del 2004
"le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili"
Non può essere letto come clausola capace di sottrarre in modo assoluto i rapporti al controllo di compatibilità con il diritto dell'Unione e con la disciplina antiabuso sui contratti a termine.
art. 5 l.r. n. 24 del 2010
"L'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile è consentito nei limiti previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368"
La disposizione regionale è letta come conforme al diritto unionale e indicativa dell'applicabilità dei principi in materia di contratti a termine e di prevenzione dell'abuso.
art. 7 l.r. n. 24 del 2010
Consente la prosecuzione dei contratti in essere del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili nelle more delle procedure di stabilizzazione, nei limiti di bilancio.
L'utilizzo nelle attività socialmente utili non determina di per sé l'instaurazione di un rapporto di lavoro; la clausola rileva solo se la fattispecie rientra effettivamente nel perimetro dei lavori socialmente utili come rapporto speciale assistenziale.
art. 8 d.lgs. n. 468 del 1997
È richiamato come fonte della natura speciale e assistenziale del rapporto LSU, privo di automatica qualificazione come lavoro subordinato quando la prestazione si svolga conformemente al progetto.
art. 26 d.lgs. n. 150 del 2015
È menzionato come disciplina successiva che prevede l'impiego diretto dei lavoratori per il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, ma non incide sulle vicende oggetto della causa.
La censura di motivazione apparente è stata ritenuta inammissibile perché la sentenza impugnata conteneva comunque una motivazione riconoscibile sul punto contestato.
La doglianza è stata dichiarata inammissibile perché formulata senza indicare le conseguenze processuali dell'asserito vizio e senza corretta deduzione del relativo error in procedendo.
La censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile perché non attaccava adeguatamente la ratio della decisione di compensazione disposta in base all'esito complessivo del giudizio.
Massime di principio
- La qualificazione formale dei rapporti di lavoro nel settore pubblico non è decisiva: il giudice deve verificare in concreto la natura del rapporto, le obbligazioni reciproche, la causale negoziale e le modalità effettive di svolgimento della prestazione.
- Una normativa regionale che disciplini rapporti di stabilizzazione o di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili non può essere interpretata in modo da escludere automaticamente la tutela derivante dalla direttiva 1999/70/CE, se il rapporto presenta in concreto i caratteri di un contratto a tempo determinato.
- L'esclusione interna dell'applicazione di una disciplina nazionale sui contratti a termine non impedisce il controllo di compatibilità con il diritto dell'Unione e, in particolare, con le regole antiabuso sui rapporti a termine successivi.
- La tutela risarcitoria per abuso nella successione di contratti a termine può residuare anche quando non sia configurabile la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità.
- La stabilizzazione del lavoratore può avere efficacia satisfattiva o riparatoria solo se sussiste una stretta correlazione causale con l'abuso e se l'immissione in ruolo avviene nei ruoli dell'ente che ha posto in essere la condotta abusiva.
- Le censure di ricorso per cassazione devono colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e devono essere formulate nel rispetto degli oneri di specificità richiesti per i vizi di violazione di legge o di motivazione.
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