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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04578/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (procedura fallimentare)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Trento che, in totale riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato le domande della stessa ricorrente dirette a ottenere il rilascio, in suo favore, di un'area posta a confine tra le unità immobiliari delle parti e il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio di legittimità, i difensori della ricorrente hanno depositato atto di rinuncia al ricorso; la procura alle liti conteneva espressamente il potere di rinunciare agli atti del giudizio. La parte controricorrente non ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la parte rinunziante al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, liquidandole in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. La Corte ha escluso ogni pronuncia sul c.d. doppio contributo unificato, ritenendo che l'estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia non rientri nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, norma di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    visto l’art.391 cod. proc. civ.

    consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia al ricorso; la rinuncia non accettata dalla controparte comporta comunque la cessazione del giudizio, con regolazione delle spese a carico del rinunziante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la disposizione è di stretta interpretazione, in quanto lato sensu sanzionatoria, e non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia.

  • Cass. n. 14782 del 2018

    richiamata a sostegno dell'esclusione del c.d. doppio contributo nei casi di estinzione per rinuncia.

  • Cass. n. 25485 del 2018

    richiamata a sostegno dell'esclusione del c.d. doppio contributo nei casi di estinzione per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è effettuata da difensore munito di espressa procura a rinunciare agli atti del giudizio, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di rinuncia al ricorso non accettata dalla parte controricorrente, la parte rinunziante va condannata al pagamento delle spese del giudizio.
  • La previsione sul raddoppio del contributo unificato va interpretata restrittivamente e non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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