Cassazione Penale, Sentenza n. 49970/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze lamentando l'omessa motivazione, in particolare la mancata pronuncia (e motivazione) circa la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena formulata nel terzo motivo di appello. I motivi di cassazione richiamavano gli artt. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., deducendo che la Corte d'appello non aveva affrontato né implicitamente né esplicitamente la specifica istanza di ammissione al beneficio ex art. 163 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati: ha constatato l'omessa motivazione, anche implicita, riguardo alla richiesta di sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 163 c.p., e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto. Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto, osservando che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel valutare il giudizio prognostico di cui all'art. 164 c.p. e pertanto il caso richiede un nuovo esame di merito.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Invocato per denunciare l'omessa motivazione: la mancata trattazione di un motivo di impugnazione configura vizio di motivazione rilevante in cassazione.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
Richiamato per assenza di motivazione sulla mancata concessione del beneficio; la norma disciplina i motivi di nullità o annullamento per carenza di motivazione.
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la richiesta del ricorrente mirava all'ammissione a questo beneficio, che il giudice di merito doveva valutare e motivare.
Regola il giudizio prognostico necessario per concedere la sospensione condizionale della pena; tale valutazione è di merito e non è sindacabile dalla Cassazione sostituendosi al giudice.
Norma che disciplina il reato di ricettazione; nella vicenda la bicicletta ricettata era stata ritenuta ipotesi di particolare tenuità ai sensi del secondo (ora quarto) comma.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, Catabbo e altre)
Orientamento maggioritario secondo cui l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta di sospensione condizionale comporta annullamento con rinvio, poiché la Cassazione non può effettuare il giudizio prognostico di merito.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello omette di motivare (anche implicitamente) sulla richiesta di sospensione condizionale ex art. 163 c.p., la Cassazione annulla la decisione e rinvia per nuovo esame; non decide sul merito perché ciò richiede il giudizio prognostico di cui all'art. 164 c.p.
- La mancanza di motivazione costituisce motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (lett. c) ed e)); il giudice di merito è obbligato a trattare e motivare espressamente le richieste di benefici.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni prognostiche: quando la questione implica valutazioni di fatto o di prevedibilità della recidiva, il rimedio è il rinvio per nuovo giudizio.
- Per il difensore è fondamentale porre espressamente in atto e motivare la richiesta di sospensione condizionale (documentare l'assenza di precedenti, la personalità, elementi di riparazione del danno ecc.), e segnalare in appello eventuali omissioni motivazionali.
- Se si riceve una decisione che omette di pronunciarsi su un beneficio richiesto, il rimedio più efficace è il ricorso per cassazione per omessa motivazione, chiedendo l'annullamento con rinvio.
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