Cassazione Penale, Ordinanza n. 21793/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha chiesto l'applicazione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 385, comma 4, c.p., deducendo che la condotta dovesse essere valutata in termini più lievi. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha però rilevato che la prima censura non risultava essere stata specificamente proposta in appello e che il secondo motivo era una mera riproposizione di una doglianza già esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta immune da censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non deducibile in sede di legittimità, perché non previamente proposta in appello, la richiesta di applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 385, comma 4, c.p., in applicazione della preclusione di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p. Inoltre, ha considerato infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, essendo già stato esaminato e disatteso dalla Corte di appello con motivazione adeguata sulle modalità del fatto e sulla personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante speciale prevista per il reato di evasione non può essere fatta valere in cassazione se non è stata previamente dedotta con l'atto di appello, altrimenti la doglianza è inammissibile.
La Corte lo richiama come norma che prevede, a pena di inammissibilità, la necessaria previa deduzione in appello del motivo poi riproposto in cassazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla Corte territoriale in ragione delle concrete modalità del fatto e della personalità dell'imputato, valutazione ritenuta immune da censure.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni che avrebbero dovuto essere specificamente dedotte in appello, quando la legge processuale commina l'inammissibilità per la mancata previa deduzione.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre una censura già proposta in appello non può essere accolto se la motivazione della sentenza impugnata ha affrontato puntualmente la questione con argomentazione logica e non manifestamente illogica.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento complessivo delle modalità concrete della condotta e della personalità dell'imputato; la presenza di precedenti penali può essere valorizzata in senso ostativo.
- Nel giudizio di legittimità, l'eventuale riconoscimento di un'attenuante speciale o di una causa di non punibilità è precluso quando il relativo tema non sia stato devoluto nei gradi di merito nei modi dovuti.
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