Cassazione Penale, Ordinanza n. 24624/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Nel testo disponibile si ricava che il giudizio di merito riguardava una condanna per truffa, poiché i primi due motivi di ricorso contestavano: (1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato di truffa; (2) la mancata assoluzione per asserita inidoneità dell'azione e/o mancanza di prova. Con un terzo motivo, l'imputato lamentava inoltre l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi due motivi erano del tutto generici e privi di specificità, senza reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata; il terzo motivo era, oltre che riproduttivo di censure già svolte in appello, manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sulla congruità della pena e sulla mancanza di elementi positivi, di collaborazione o resipiscenza, nonché sulla presenza di precedenti specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla genericità dei primi due motivi, in contrasto con i requisiti di specificità richiesti dagli artt. 581 e 591 c.p.p., e sulla manifesta infondatezza del terzo motivo relativo alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di concreta specificità e di riferimento alla motivazione impugnata comporta inammissibilità.
La carenza dei requisiti di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
Le attenuanti generiche non sono dovute automaticamente e possono essere negate in assenza di elementi positivi, di collaborazione o resipiscenza, soprattutto in presenza di precedenti specifici.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La deduzione dell'inidoneità dell'azione o della mancanza di prova non è sufficiente se non è ancorata a precise critiche alla motivazione della decisione di merito.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito dia motivazione congrua valorizzando l'assenza di elementi positivi, di collaborazione o di resipiscenza e la presenza di precedenti specifici.
- La censura sulla quantificazione della pena è manifestamente infondata quando la Corte territoriale abbia già spiegato in modo adeguato la congruità del trattamento sanzionatorio.
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