Cassazione Penale, Sentenza n. 40861/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano che, accogliendo l'appello del P.M. e riformando il Gip, aveva disposto il sequestro di euro 3.495.318,69 nei confronti di Pivetti connesso a indagini su una presunta frode fiscale (art. 3 d.lgs. 74/2000) e autoriciclaggio. L'accusa si fonda su una presunta vendita simulata dei beni delle società Isolani Racing Team s.r.l. e Red Racing s.r.l. tramite il network societario "Only Italia" riconducibile alla Pivetti e sull'utilizzo di fatture e documenti ritenuti simulati o falsi per sottrarre base imponibile e reimpiegare i proventi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Pivetti. Ha dichiarato irricevibili gli atti prodotti dal P.M. dopo l'ordinanza impugnata (non vagliati dal Tribunale cautelare). Ha confermato la competenza territoriale italiana (e, in particolare, del distretto milanese) ritenendo che il reato di riciclaggio, essendo condotta frazionata e progressiva con pianificazione e atti in Italia, si considera consumato dove si realizzano i primi atti. Ha respinto la tesi difensiva circa la necessità che l'elemento mendace sia incorporato nelle scritture contabili alla luce della riforma del 2015: l'art. 3 d.lgs. 74/2000 è stato interpretato come norma bifasica che punisce operazioni simulate e l'uso di documenti falsi/mezzi fraudolenti anche se non tutti i falsi risultano iscritti nelle scritture contabili; tuttavia il rilievo delle scritture contabili permane per l'utilizzo di documenti falsi ai fini probatori. La Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione del Tribunale sulla simulazione di operazioni, sull'inesistenza economica di società del network e sulle movimentazioni finanziarie, confermando la misura cautelare patrimoniale.
Norme richiamate
Dopo la modifica del d.lgs. 158/2015 la norma è stata interpretata come bifasica: punisce operazioni simulate (oggettive o soggettive) e, in via alternativa, l'uso di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento fiscale. Non è più necessario che il mendacio sia espressamente 'incorporato' nelle scritture contabili, benché la registrazione di documenti falsi nelle scritture mantenga rilevanza probatoria.
art. 648-ter.1 cod.pen. (autoriciclaggio)
L'accertamento dell'autoriciclaggio può riferirsi a condotte successive alla consumazione del reato fiscale e non richiede necessariamente che i beni siano riconducibili a società esistenti; la Corte ha ritenuto possibile l'addebito quando somme provenienti dall'operazione fraudolenta vengono impiegate secondo direttive dell'indagata.
art. 16 cod.proc.pen. (competenza per connessione)
La Corte ha precisato che, in presenza di reati connessi teleologicamente o oggettivamente, la determinazione del giudice competente segue l'individuazione del reato più grave; tuttavia, quando il reato più grave è realizzato con condotte frazionate e con apporto operativo rilevante in Italia, la competenza può rimanere italiana (milano) anche se atti ulteriori sono consumati all'estero.
art. 12 lett. b) cod.proc.pen. (connessione oggettiva)
art. 12 lett. b) cod.proc.pen.
Utilizzata come criterio per ricondurre le diverse imputazioni a un medesimo ambito processuale e giustificare il coordinamento delle indagini e delle misure cautelari.
art. 321, commi 3-bis e 3-ter cod.proc.pen.
art. 321, commi 3-bis e 3-ter cod.proc.pen.
Riferiti alla possibilità per il P.M. di chiedere il sequestro per la confisca per equivalente in via d'urgenza; la Corte ha esaminato la legittimità dell'adozione della misura in relazione agli elementi probatori cautelari già emersi.
d.lgs. 158/2015 (modifica art. 3 d.lgs. 74/2000)
La riforma ha eliminato il riferimento testuale alla 'falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie', ampliando la portata dell'art. 3 e permettendo di perseguire condotte fraudolente anche senza la necessaria iscrizione nelle scritture, pur lasciando rilievo probatorio alle registrazioni ove presenti.
art. 648-quater cod.pen. e art. 648 cod.pen.
art. 648-quater cod.pen.; art. 648 cod.pen.
Norme richiamate con riferimento ai reati di riciclaggio e alla disciplina sulle condotte di trasferimento e gestione di proventi illeciti; la Corte ha rilevato che l'accettazione di essere intestatario di beni altrui integra condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza.
art. 125, comma 3, cod.proc.pen.
art. 125, comma 3, cod.proc.pen.
Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione attinenti all'erronea applicazione delle norme processuali e alla valutazione della motivazione del Tribunale del Riesame.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2015, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (art. 3 d.lgs. 74/2000) può essere configurato anche senza che il mendacio sia esplicitamente trascritto nelle scritture contabili; rilevano operazioni simulate e l'uso di documenti falsi o mezzi fraudolenti.
- L'esistenza di società 'di comodo' o network societari privi di consistenza economica, sede operativa, personale o capitale adeguato può costituire elemento probatorio forte per la ricostruzione della simulazione e per ritenere la fittizietà delle operazioni.
- Per il reato di riciclaggio commesso con modalità frazionate e progressive, la competenza territoriale si radica dove si realizzano i primi atti significativi della condotta e dove si svolge la pianificazione e gestione operativa, anche se atti ulteriori avvengono all'estero.
- La prova dell'utilizzo di documenti falsi può richiedere la dimostrazione che tali documenti siano stati impiegati in modo idoneo ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria; la mancata produzione di documentazione di operatività da parte della difesa può rafforzare la tesi accusatoria ma non sostituisce l'onere probatorio a carico del P.M.
- Le misure cautelari patrimoniali (sequestro per equivalente) sono legittime quando sussistono concreti elementi che collegano i proventi alle condotte illecite e quando la ricostruzione finanziaria mostra percorsi di dislocamento dei fondi coerenti con la contestazione.
- Documenti o atti formati dopo il provvedimento impugnato e non sottoposti al contraddittorio davanti al giudice cautelare possono risultare irricevibili in sede di Cassazione e non devono essere decisivi nel sindacato sulla legittimità della misura cautelare originaria.
- La difesa che invoca la necessità della 'incorporazione' del mendacio nelle scritture contabili deve confrontarsi con l'attuale formulazione normativa e con la giurisprudenza che ammette forme diverse di artificio fiscale; pertanto le contestazioni difensive devono proporre elementi specifici e non generiche affermazioni sull'inversione dell'onere della prova.
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