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Ordinanza

Ordinanza n. 1264/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego al rilascio di un permesso per attesa occupazione della Prefettura di Napoli notificato al difensore il 28.01.2026.

Giustizia amministrativa202602628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Napoli, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La contestazione riguarda, in particolare, la violazione delle garanzie partecipative, poiché l'Amministrazione, dopo avere archiviato la pratica relativa al nulla osta originario a seguito della denuncia del datore di lavoro, non ha comunicato al lavoratore alcun preavviso di rigetto, impedendogli di interloquire e di rappresentare le proprie ragioni. È stata inoltre dedotta l'omessa valutazione delle circostanze sopravvenute e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza: il ricorrente, entrato regolarmente in Italia, si sarebbe attivato in buona fede e avrebbe reperito una nuova e stabile occupazione, dimostrando un effettivo inserimento nel tessuto socio-economico nazionale. La mancata instaurazione del rapporto di lavoro originario non sarebbe imputabile al lavoratore.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del diniego. In sede di sommaria valutazione cautelare ha ravvisato apprezzabili profili di fumus boni iuris nella violazione delle garanzie partecipative e nell'omessa considerazione delle sopravvenienze lavorative. In particolare, l'assenza del preavviso di rigetto ha impedito al ricorrente, direttamente inciso dal provvedimento, di partecipare al procedimento; inoltre, l'Amministrazione non avrebbe considerato la nuova occupazione stabile, l'ingresso regolare, la buona fede e il percorso di integrazione, elementi da valutare secondo un approccio dinamico e non meramente formalistico, soprattutto quando la mancata instaurazione del rapporto originario non dipende dal lavoratore. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché il diniego, privando il ricorrente di un valido titolo di soggiorno, lo esporrebbe al rischio concreto e attuale di espulsione, alla perdita dell'attività lavorativa in corso e alla vanificazione del percorso di integrazione, con pregiudizio grave e irreparabile. La trattazione di merito è stata fissata al 7 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto l'istanza sospensiva dopo avere ravvisato fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata valutata, in sede cautelare, come lesione delle garanzie partecipative del lavoratore.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo al rilascio di un titolo di soggiorno, quando l'Amministrazione intende adottare un diniego fondato sull'archiviazione della pratica di nulla osta originaria, deve assicurare al lavoratore direttamente inciso la possibilità di partecipare al procedimento mediante la comunicazione del preavviso di rigetto, salvo che ricorrano specifiche ragioni ostative alla sua applicazione.
  • La valutazione amministrativa in materia di immigrazione deve considerare in modo dinamico le circostanze sopravvenute documentate, comprese una nuova e stabile occupazione, l'ingresso regolare, la buona fede del lavoratore e il suo effettivo inserimento socio-economico, evitando un approccio meramente formalistico.
  • Quando la mancata instaurazione del rapporto di lavoro originario non è imputabile al lavoratore, il diniego del titolo di soggiorno deve essere valutato alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e non può prescindere dall'esame delle sopravvenienze lavorative rilevanti.
  • Il rischio concreto di espulsione, di perdita dell'attività lavorativa in corso e di vanificazione del percorso di integrazione può integrare il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare del diniego del titolo di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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