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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25334/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione conferma indirettamente la sentenza di appello resa ex art. 599-bis c.p.p. e non interviene sul merito della responsabilità penale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. per reati in materia di stupefacenti, deducendo un unico motivo formalmente riferito a illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di penale responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che, trattandosi di sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, il ricorso non può investire motivi rinunciati né la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né vizi relativi alla pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché la doglianza era generica e non denunciava una pena fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di appello pronunciata all'esito di concordato comporta un perimetro devolutivo ristretto, con rinuncia ai motivi non coltivati.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice richiamata come base dei reati oggetto di concordato in appello.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice richiamata come base dei reati oggetto di concordato in appello.

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Aggravante richiamata unitamente ai reati in materia di stupefacenti.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel giudizio definito con concordato in appello il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento se i motivi sul punto sono stati rinunciati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa in appello all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. sono inammissibili le censure che investono motivi già rinunciati o che mirano a un riesame del merito non più devoluto al giudice.
  • Nel giudizio definito con pena concordata, il controllo di legittimità non si estende alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando l'imputato abbia rinunciato ai relativi motivi di appello.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena sono proponibili in cassazione solo se denunciano un'illegalità della sanzione, cioè una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non è sufficiente allegare una generica illogicità motivazionale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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