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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22422/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per omissione di ritenuta del 27% sugli interessi maturati nel 2009 sui conti correnti intestati a due fondi lussemburghesi; l'Ufficio ha ritenuto Fideuram quale "banca corrispondente" incaricata dei pagamenti (sostituto d'imposta) mentre la banca sosteneva di essere mera collocatrice/intermediaria che non interviene nella riscossione degli interessi. Questioni connesse alle sanzioni e all'applicabilità dell'art. 11bis d.l. 512/1983 (esenzioni e soglia della giacenza media).

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso della ricorrente (assorbendo gli altri), ritenendo che: a) la qualifica di "banca corrispondente" non coincide automaticamente con l'essere soggetto residente che "interviene nella riscossione" degli interessi ai sensi dell'art. 26, comma 3, DPR 600/1973; b) l'art. 11bis del d.l. 512/1983 (nella formulazione ratione temporis) prevede che le ritenute previste dal comma 3 dell'art. 26 non siano dovute ai fondi comuni autorizzati al collocamento in Italia, ossia l'esenzione è prevista senza condizioni, rendendo irrilevante la verifica della giacenza media ai fini di quelle ritenute. Per tali ragioni la sentenza della CTR è cassata e la causa rinviata alla Commissione regionale tributaria del Lazio per nuovo esame, con indicazione dei principi di diritto cui attenersi; la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulle sanzioni è respinta in quanto l'Ufficio ha riformulato l'intimazione di pagamento.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 26 comma 3

    La ritenuta del 27% prevista dal comma 3 si applica solo se il soggetto residente "interviene nella riscossione" degli interessi; la qualifica di "banca corrispondente" non equivale automaticamente a tale intervento

  • d.l. 512/1983, art. 11bis (conv. con legge 649/1983)

    Nella formulazione vigente ratione temporis, l'art. 11bis esclude l'applicazione delle ritenute previste dal comma 3 dell'art. 26 senza condizioni per i fondi comuni autorizzati al collocamento in Italia; pertanto, se applicabile, la ritenuta del comma 3 non è dovuta

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 26 comma 2

    Prevede la ritenuta sugli interessi corrisposti ai titolari di conti correnti (richiamata dalla sentenza per distinguere le ipotesi disciplinate dal comma 2 e 3)

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 67

    Rilevato dalla ricorrente in punto di divieto di doppia imposizione; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'accoglimento dei motivi principali

  • TUIR, art. 163

    Citato dalla ricorrente in relazione al divieto di doppia imposizione; la Corte non ha approfondito oltre perché ha assorbito la questione

  • Direttiva 2003/49/CE (Interessi-Royalties)

    La nozione di "beneficiario effettivo" richiede che il soggetto percepisca gli interessi per conto proprio e non come intermediario; questa interpretazione supporta la distinzione fra intermediario/collocatore e beneficiario effettivo

  • Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni OCSE

    Richiamato per affermare che il beneficiario effettivo non è l'intermediario che riceve pagamenti in nome e per conto di un altro soggetto

  • Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni (03/06/1981)

    Conferma il principio che l'intermediario non può essere considerato beneficiario effettivo degli interessi del soggetto non residente

  • Codice di procedura civile, art. 360 n. 3

    Norma invocata per motivi di cassazione (violazione di legge); la Corte ha accolto motivi fondati su interpretazione di norme tributarie

Massime di principio

  • La qualificazione formale di "banca corrispondente" o di semplice collocatore non determina automaticamente l'obbligo di applicare ritenute: occorre verificare concretamente se il soggetto residente "interviene nella riscossione" degli interessi.
  • Quando il beneficiario effettivo degli interessi è il fondo estero, gli intermediari che operano in nome e per conto del fondo non sono considerati beneficiari effettivi ai fini di esigere o essere considerati sostituti d'imposta.
  • Se sussiste un'esenzione normativa (es. art. 11bis nella formulazione ratione temporis), le ritenute previste dall'art. 26 comma 3 non sono dovute senza condizioni, rendendo irrilevante la verifica di soglie di giacenza quando l'esenzione si applica a tali commi.
  • In caso di contestazione tributaria relativa a ritenute su flussi internazionali, è decisivo l'accertamento fattuale dei flussi di pagamento e dei poteri effettivi di disposizione e riscossione del soggetto residente (mandati, titolarità dei conti, documentazione di pagamento).
  • Per evitare rischi di doppia imposizione, va valutato se eventuali ritenute sarebbero operate a titolo d'imposta o a titolo d'acconto e come si integrano con regimi sostitutivi o imposte sul risultato di gestione.
  • Gli Uffici devono motivare e provare il ruolo effettivo di riscossione attribuito al soggetto residente; mere diciture contrattuali o qualifiche non bastano senza accertamento dei fatti concreti.

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