Cassazione Civile, Sentenza n. 22419/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento che contestava la mancata operazione della ritenuta del 27% sugli interessi maturati nel 2010 su conti correnti intestati a due fondi comuni lussemburghesi. L'Ufficio riteneva Fideuram soggetto residente incaricato della riscossione degli interessi (sostituto d'imposta) in qualità di 'banca corrispondente'. Fideuram contestava di essere stata mera collocatrice/intermediario per il mercato italiano e di non intervenire nella riscossione degli interessi, non avendo mandato dai fondi e non disponendo di informazioni sui flussi, oltre a richiamare l'esenzione prevista dall'art. 11bis d.l. 512/1983 (vigente ratione temporis) e il divieto di doppia imposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale. Motivazioni principali: (i) la qualifica di "banca corrispondente" non coincide automaticamente con quella di "soggetto residente che interviene nella riscossione degli interessi" ai sensi dell'art. 26, comma 3, d.P.R. n. 600/1973; occorre una verifica fattuale del ruolo effettivamente svolto nella riscossione; (ii) l'art. 11bis d.l. 512/1983 (testo vigente ratione temporis) prevede, per le ritenute operate ai sensi del comma 3 dell'art. 26, un'esenzione senza condizioni, per cui non è rilevante la verifica della giacenza media e, conseguentemente, la ritenuta non è dovuta ai sensi del comma 3 quando ricorre l'ipotesi normativa di esenzione. La Corte ha rinviato la causa alla Commissione regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame circa il ruolo effettivo della ricorrente e per la liquidazione delle spese; ha inoltre escluso l'accoglimento dell'istanza di cessazione della materia del contendere relativamente alle sanzioni, perché l'Ufficio ha rideterminato le sanzioni in autotutela.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 26, comma 3
La ritenuta del 27% prevista dal comma 3 è dovuta solo se il soggetto residente "interviene nella riscossione" degli interessi; la sola qualifica di "banca corrispondente" non è automaticamente sufficiente per ritenere sussistente tale intervento, occorrendo un accertamento funzionale del ruolo svolto.
d.l. 512/1983, art. 11bis (conv. legge 649/1983)
Nella formulazione applicabile ratione temporis l'art. 11bis prevedeva per i fondi comuni autorizzati l'esenzione dalle imposte sui redditi e disponeva che sulle ritenute previste dall'art. 26, comma 3, non si applicavano ritenute: tale esenzione è senza condizioni, per cui la verifica della giacenza media non è rilevante con riguardo alle ritenute operate ai sensi del comma 3.
d.P.R. n. 600/1973, art. 26, comma 2
Il comma 2 disciplina la ritenuta del 27% sugli interessi corrisposti ai titolari di conti correnti (soggetti residenti) ed è distinto dall'ipotesi del comma 3, la quale riguarda gli interessi dovuti da soggetti non residenti; l'art. 11bis richiamava una condizione (giacenza media) solo per l'esenzione relativa al comma 2, non per quella relativa al comma 3.
TUIR, art. 163 e d.P.R. n. 600/1973, art. 67 (menzionati)
Riferimenti normativi collegati alla disciplina della formazione del reddito e al divieto di doppia imposizione invocato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto assorbite le questioni di doppia imposizione alla luce dell'accoglimento del motivo fondato sull'art. 11bis.
Modello di Convenzione OCSE e Convenzione Italia-Lussemburgo (03/06/1981)
Ai fini della nozione di "beneficiario effettivo" gli strumenti convenzionali escludono che l'intermediario che incassa in nome e per conto di un altro soggetto possa essere considerato beneficiario; pertanto il fondo lussemburghese è il beneficiario effettivo degli interessi, non l'intermediario/colocatore.
Direttiva 2003/49/CE e giurisprudenza CGUE (C-115/2016, C-118/2016, C-119/2016, C-299/2016)
La direttiva e la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea chiariscono che "beneficiario degli interessi" è chi recepisce i pagamenti a titolo definitivo per proprio conto e non l'intermediario che li incassa per conto di terzi; conferma il principio per cui l'intermediario non è beneficiario effettivo.
Massime di principio
- La qualifica formale di 'banca corrispondente' o di collocatore non determina automaticamente l'obbligo di operare ritenute: è necessario valutare concretamente se il soggetto abbia effettivamente 'intervenuto nella riscossione' degli interessi.
- Per i fondi comuni autorizzati ratione temporis, l'art. 11bis esclude senza condizioni le ritenute previste dall'art. 26, comma 3; dunque, se ricorre l'ipotesi normativa dell'art. 11bis, non è rilevante la verifica della giacenza media ai fini dell'esenzione dalle ritenute del comma 3.
- Quando i pagamenti di interessi sono effettuati in favore di un fondo estero, il 'beneficiario effettivo' va individuato secondo la realtà economica: intermediari che incassano per conto terzi non sono beneficiari effettivi e non possono assorbire le agevolazioni spettanti al destinatario finale.
- In controversie tributarie, l'annullamento in autotutela di un atto non produce la cessazione della materia del contendere se l'Ufficio abbia contestualmente emanato un nuovo atto che ridetermina l'obbligazione (es. rideterminazione delle sanzioni).
- In presenza di dubbi sull'applicazione di ritenute e dell'eventuale rischio di doppia imposizione, il criterio è la verifica normativa e fattuale del ruolo svolto dall'intermediario e la disciplina specifica di settore (convenzioni internazionali, direttive UE e norme speciali come art. 11bis).
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