Cassazione Civile, Sentenza n. 22393/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la decisione della Corte d'appello di Catania che, nella divisione giudiziale di porzioni immobiliari, ha ritenuto non vincolante per i resistenti la scrittura privata del 22/01/1991 sottoscritta solo da Greco Sebastiano e Greco Carmelo, ha escluso l'applicabilità dell'art. 184 c.c. al preliminare sottoscritto da un solo coniuge e ha imposto ai ricorrenti un conguaglio maggiore (€ 40.800). Inoltre i ricorrenti avevano proposto istanza di revocazione della sentenza d'appello, poi respinta; hanno impugnato anche il rigetto della revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il ricorso per revocazione (n. 25100/2022), ritenendo che i motivi denunciassero errori di giudizio e non errori di fatto rilevanti per la revocazione; le spese relative alla sola partecipazione orale sono compensate. Ha invece accolto, nei limiti esposti in motivazione, il ricorso principale (n. 34196/2019): la sentenza della Corte d'appello n. 1454/2019 è stata cassata con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di divisione valutando l'efficacia della scrittura del 1991 alla luce dell'art. 184 c.c.; la corte di rinvio liquiderà anche le spese di legittimità; è inoltre dato atto della possibile integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 184 c.c.
La Corte riconosce che l'art. 184 c.c. può trovare applicazione al preliminare relativo a bene immobile in comunione legale anche se sottoscritto da un solo coniuge: l'assenza del consenso del coniuge non stipulante incide sull'efficacia come vizio di annullabilità e va fatta valere ai sensi dell'art. 184 c.c., entro il termine previsto (es. un anno dalla conoscenza o trascrizione), nel rispetto della buona fede e dell'affidamento.
art. 2932 c.c.
Riferita alla esecuzione in forma specifica del preliminare: ai fini dell'esecuzione specifica non è necessaria la firma di entrambi i coniugi se ricorre il consenso del coniuge non stipulante; la mancanza di consenso costituisce vizio di annullabilità da far valere ai sensi dell'art. 184 c.c.
art. 395 n. 4 c.p.c.
Invocato nel ricorso per revocazione, la Corte interpreta restrittivamente la nozione di errore di fatto rilevante ai fini della revocazione: deve trattarsi di errore di percezione o svista materiale, immediatamente accertabile dagli atti e decisivo per la decisione. Valutazioni di merito o divergenze interpretative non costituiscono errore di fatto.
art. 40 legge 47/1985
La censura relativa alla presunta violazione di questa norma (regolarità urbanistica) è stata considerata inammissibile nella parte in cui non era stata dedotta in modo specifico in sede di merito; in generale, questioni non affrontate in sede di merito risultano precluse in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già richiesto, ove dovuto.
Massime di principio
- Un preliminare di vendita o di divisione relativo a bene immobiliare in comunione legale sottoscritto da un solo coniuge non è automaticamente inefficace: l'art. 184 c.c. disciplina la tutela del coniuge non stipulante e la mancanza del suo consenso rileva come vizio di annullabilità che deve essere fatto valere nei termini e modi previsti.
- Per ottenere l'esecuzione in forma specifica di un preliminare su bene in comunione, non è sempre necessaria la firma di entrambi i coniugi; è però necessario valutare l'esistenza del consenso o l'eventuale annullabilità ai sensi dell'art. 184 c.c.
- La revocazione per errore di fatto richiede un errore materiale o di percezione immediatamente riscontrabile negli atti e decisivo per la decisione; divergenze sulla valutazione delle prove o sull'applicazione del diritto costituiscono errori di giudizio e non giustificano la revocazione.
- In cassazione sono inammissibili censure su questioni non dedotte o sviluppate in modo specifico nel giudizio di merito; le nuove questioni non trattate in appello sono precluse salvo eccezioni procedurali.
- Quando si contestano conguagli o valutazioni tecniche decise dal giudice di merito è fondamentale allegare e discutere tempestivamente elementi tecnici (consulenze, contestazioni del CTU) nel corso dei gradi precedenti, perché la Corte di legittimità non sostituisce il sindacato di merito.
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