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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22573/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il notaio è stato sanzionato dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina con € 40.000 per violazioni dell'art. 147 (lett. a) e b)) della legge notarile e dell'art. 14 del codice deontologico: avrebbe emesso sistematicamente fatture irregolari nel periodo 2013-2017, gonfiando artificiosamente l'importo delle spese esenti, dichiarando importi inferiori a quelli percepiti a titolo di compenso e ottenendo un indebito vantaggio fiscale; inoltre si contestava la compromissione del decoro e il compimento, in forma non occasionale, di atti di illecita concorrenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi cinque motivi di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri; ha rilevato la prescrizione decennale dell'illecito consumato nel 2014 (estinzione intervenuta il 31.12.2024) e, decidendo nel merito per le restanti annualità, ha rideterminato la sanzione complessiva in € 30.000,00. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di reclamo (pari a € 4.996,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%); le spese di legittimità sono compensate in considerazione della prescrizione parziale intervenuta.

Norme richiamate

  • Legge notarile (L. 89/1913) art. 147, lettere a), b) e c)

    Art. 147 punisce condotte che compromettono decoro e prestigio e reiterate violazioni deontologiche; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate rientrassero nella fattispecie primaria (lett. c) ante riforma) e che l'errata indicazione normativa (richiamo anche all'art. 14 deontologico) fosse meramente formale, senza incidere sulla sanzione applicata.

  • Codice Deontologico Professionale dei Notai, art. 14

    Norma deontologica che vieta pratiche di illecita concorrenza (es. irregolare documentazione di compensi); la Corte ha osservato che tali fattispecie erano sovrapponibili a quelle previste dalla legge notarile, ma che la norma primaria (legge notarile) prevale su quella deontologica quando puniscono la stessa condotta.

  • Legge notarile art. 153 (procedimento disciplinare)

    Stabilisce l'obbligo per l'organo di disciplina di procedere 'senza indugio'; la Corte ha chiarito che si tratta di termine ordinatorio, non perentorio: va valutata la ragionevolezza del tempo impiegato (es. attesa di riscontri dalla Procura) e la disciplina è comunque presidata dalla prescrizione dell'illecito.

  • Legge notarile art. 146, comma secondo

    Prevede il termine decennale di prescrizione per alcuni illeciti notarili; la Corte ha dichiarato estinto per prescrizione l'illecito consumato nel 2014 alla data del 31.12.2024.

  • Legge notarile art. 135

    Regola il cumulo delle sanzioni per infrazioni commesse in atti diversi: la Corte ha applicato il principio del cumulo materiale, ritenendo legittimo irrogare sanzioni autonome per plurime violazioni identiche commesse in atti diversi/anni.

  • Legge notarile art. 138-bis

    Prevede un limite massimo di sanzione in ipotesi di sospensione con circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto inapplicabile il limite quando le violazioni sono plurime e autonome su più annualità, non trattandosi del caso disciplinato dall'art. 138-bis.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato e sue maggiorazioni; il ricorrente aveva censurato il raddoppio, ma la questione è stata assorbita a seguito della declaratoria di prescrizione parziale.

  • Legge notarile art. 3-bis (norme sull'attività dei Consigli notarili)

    Attribuisce al Consiglio poteri istruttori (accessi, richieste di documenti, assunzione di informazioni) per vigilare sull'esercizio dell'attività notarile; la Corte ha richiamato queste competenze per giustificare le attività pre-procedimentali svolte dal Consiglio.

  • Principi generali richiamati: art. 1 L. 241/1990, art. 24 Cost., art. 160 L. 89/1913

    Riconosciuti i principi di trasparenza, imparzialità e diritto di difesa, la Corte ha però precisato che tali garanzie assumono pieno rilievo nella fase procedimentale innanzi alla Commissione di disciplina; nella fase pre-procedimentale (attività istruttoria del Consiglio) non si pongono in termini identici le stesse garanzie.

Massime di principio

  • La prescrizione costituisce il limite principale all'esercizio del potere disciplinare: ritardi nella procedura possono comportare l'estinzione parziale degli illeciti, ma non necessariamente l'annullamento dell'intero procedimento se le violazioni più remote sono prescritte.
  • L'obbligo del Consiglio di procedere 'senza indugio' è da intendersi come criterio di ragionevolezza: attese legittime (es. richieste di informazioni alla Procura) possono giustificare ritardi senza invalidare l'azione disciplinare, purché il tempo impiegato sia adeguato alla complessità delle indagini.
  • Nella fase pre-procedimentale (istruttoria svolta dal Consiglio) non si applicano tutte le garanzie del contraddittorio come nella fase davanti alla Commissione disciplinare; il diritto di difesa pieno si realizza nella fase procedimentale formale innanzi alla Commissione, dove l'incolpato può esaminare gli atti e produrre mezzi di prova.
  • Se la stessa condotta è sanzionabile sia dalla norma primaria (legge) sia da quella deontologica, prevale la norma primaria: l'errata qualificazione normativa può essere rilevata come vizio formale se non incide sulla determinazione del fatto e della sanzione.
  • Violazioni identiche reiterate in atti diversi o in annualità distinte possono essere sanzionate separatamente (cumulo materiale), con conseguente possibilità di sanzioni complessive superiori rispetto all'applicazione di un'unica sanzione per atto/occasione.
  • Le questioni relative a oneri e contributi (es. contributo unificato) e alla liquidazione delle spese possono essere oggetto di censura ma talvolta vengono assorbite o regolate in funzione dell'esito sostanziale del procedimento (es. prescrizione parziale).

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