Cassazione Civile, Sentenza n. 22573/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il notaio è stato sanzionato dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina con € 40.000 per violazioni dell'art. 147 (lett. a) e b)) della legge notarile e dell'art. 14 del codice deontologico: avrebbe emesso sistematicamente fatture irregolari nel periodo 2013-2017, gonfiando artificiosamente l'importo delle spese esenti, dichiarando importi inferiori a quelli percepiti a titolo di compenso e ottenendo un indebito vantaggio fiscale; inoltre si contestava la compromissione del decoro e il compimento, in forma non occasionale, di atti di illecita concorrenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi cinque motivi di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri; ha rilevato la prescrizione decennale dell'illecito consumato nel 2014 (estinzione intervenuta il 31.12.2024) e, decidendo nel merito per le restanti annualità, ha rideterminato la sanzione complessiva in € 30.000,00. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di reclamo (pari a € 4.996,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%); le spese di legittimità sono compensate in considerazione della prescrizione parziale intervenuta.
Norme richiamate
Legge notarile (L. 89/1913) art. 147, lettere a), b) e c)
Art. 147 punisce condotte che compromettono decoro e prestigio e reiterate violazioni deontologiche; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate rientrassero nella fattispecie primaria (lett. c) ante riforma) e che l'errata indicazione normativa (richiamo anche all'art. 14 deontologico) fosse meramente formale, senza incidere sulla sanzione applicata.
Codice Deontologico Professionale dei Notai, art. 14
Norma deontologica che vieta pratiche di illecita concorrenza (es. irregolare documentazione di compensi); la Corte ha osservato che tali fattispecie erano sovrapponibili a quelle previste dalla legge notarile, ma che la norma primaria (legge notarile) prevale su quella deontologica quando puniscono la stessa condotta.
Legge notarile art. 153 (procedimento disciplinare)
Stabilisce l'obbligo per l'organo di disciplina di procedere 'senza indugio'; la Corte ha chiarito che si tratta di termine ordinatorio, non perentorio: va valutata la ragionevolezza del tempo impiegato (es. attesa di riscontri dalla Procura) e la disciplina è comunque presidata dalla prescrizione dell'illecito.
Legge notarile art. 146, comma secondo
Prevede il termine decennale di prescrizione per alcuni illeciti notarili; la Corte ha dichiarato estinto per prescrizione l'illecito consumato nel 2014 alla data del 31.12.2024.
Legge notarile art. 135
Regola il cumulo delle sanzioni per infrazioni commesse in atti diversi: la Corte ha applicato il principio del cumulo materiale, ritenendo legittimo irrogare sanzioni autonome per plurime violazioni identiche commesse in atti diversi/anni.
Legge notarile art. 138-bis
Prevede un limite massimo di sanzione in ipotesi di sospensione con circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto inapplicabile il limite quando le violazioni sono plurime e autonome su più annualità, non trattandosi del caso disciplinato dall'art. 138-bis.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato e sue maggiorazioni; il ricorrente aveva censurato il raddoppio, ma la questione è stata assorbita a seguito della declaratoria di prescrizione parziale.
Legge notarile art. 3-bis (norme sull'attività dei Consigli notarili)
Attribuisce al Consiglio poteri istruttori (accessi, richieste di documenti, assunzione di informazioni) per vigilare sull'esercizio dell'attività notarile; la Corte ha richiamato queste competenze per giustificare le attività pre-procedimentali svolte dal Consiglio.
Principi generali richiamati: art. 1 L. 241/1990, art. 24 Cost., art. 160 L. 89/1913
Riconosciuti i principi di trasparenza, imparzialità e diritto di difesa, la Corte ha però precisato che tali garanzie assumono pieno rilievo nella fase procedimentale innanzi alla Commissione di disciplina; nella fase pre-procedimentale (attività istruttoria del Consiglio) non si pongono in termini identici le stesse garanzie.
Massime di principio
- La prescrizione costituisce il limite principale all'esercizio del potere disciplinare: ritardi nella procedura possono comportare l'estinzione parziale degli illeciti, ma non necessariamente l'annullamento dell'intero procedimento se le violazioni più remote sono prescritte.
- L'obbligo del Consiglio di procedere 'senza indugio' è da intendersi come criterio di ragionevolezza: attese legittime (es. richieste di informazioni alla Procura) possono giustificare ritardi senza invalidare l'azione disciplinare, purché il tempo impiegato sia adeguato alla complessità delle indagini.
- Nella fase pre-procedimentale (istruttoria svolta dal Consiglio) non si applicano tutte le garanzie del contraddittorio come nella fase davanti alla Commissione disciplinare; il diritto di difesa pieno si realizza nella fase procedimentale formale innanzi alla Commissione, dove l'incolpato può esaminare gli atti e produrre mezzi di prova.
- Se la stessa condotta è sanzionabile sia dalla norma primaria (legge) sia da quella deontologica, prevale la norma primaria: l'errata qualificazione normativa può essere rilevata come vizio formale se non incide sulla determinazione del fatto e della sanzione.
- Violazioni identiche reiterate in atti diversi o in annualità distinte possono essere sanzionate separatamente (cumulo materiale), con conseguente possibilità di sanzioni complessive superiori rispetto all'applicazione di un'unica sanzione per atto/occasione.
- Le questioni relative a oneri e contributi (es. contributo unificato) e alla liquidazione delle spese possono essere oggetto di censura ma talvolta vengono assorbite o regolate in funzione dell'esito sostanziale del procedimento (es. prescrizione parziale).
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