Cassazione Civile, Sentenza n. 22528/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I compratori (Antona e Carriglio) avevano convenuto GO.RI. per vizi di costruzione e mancato completamento di opere di urbanizzazione, chiedendo riduzione del prezzo e risarcimento; GO.RI. aveva chiamato in causa le assicurazioni (polizza decennale Elba/Revo e certificato Lloyd's per la responsabilità professionale di Grosso). In sede di merito Tribunale e Corte d'appello hanno accertato difetti di impermeabilizzazione della platea e hanno condannato GO.RI. (in solido con il costruttore/progettista Silvio Grosso) al risarcimento e alla riparazione, rigettando le domande nei confronti degli assicuratori. Grosso e GO.RI. hanno fatto ricorso per cassazione, i ricorsi vertevano soprattutto sull'operatività delle polizze assicurative (alitigate per dichiarazioni precontrattuali dell'assicurato e presunta inoperatività) e su questioni probatorie e di motivazione delle decisioni di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso di Silvio Grosso: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile (per novità) la questione relativa alla presunta assenza di dolo o colpa grave nelle dichiarazioni precontrattuali rese dall'assicurato e, quindi, sulla operatività della polizza Lloyd's. Sulla base di ciò la sentenza è stata cassata limitatamente a quel profilo e la causa rinviata alla Corte di appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame di tale aspetto. I restanti motivi di Grosso sono stati assorbiti. Il ricorso successivo di GO.RI. è stato rigettato in toto: la Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i vari motivi (molti per genericità, mancanza di autosufficienza o per la regola della "doppia conforme"), confermando la sostanza delle statuizioni di merito nei confronti della GO.RI. Sono state regolate le spese: GO.RI. condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità a Revo Insurance S.p.A. (8.500 euro) e a Massimo Antona (7.700 euro) oltre oneri; la Corte di appello dovrà regolare le spese fra Grosso e le altre parti. Inoltre è stato disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte di GO.RI. se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, n. 4 e n. 5)
Norma impugnatoria sulla nullità e carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che l'appello non poteva dichiarare inammissibile per novità una questione già effettivamente controversa in primo grado.
art. 348-ter cod. proc. civ.
Regola della "doppia conforme"; la Cassazione ha escluso il sindacato di fatti e valutazioni condivise nei due gradi quando il ragionamento è conforme, dichiarando inammissibili molti motivi della GO.RI.
artt. 1892 e 1893 cod. civ.
Norme sul dovere di correttezza e sulle dichiarazioni precontrattuali dell'assicurato; il ricorso di Grosso concerneva l'interpretazione e l'effetto di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulla operatività della polizza.
art. 1932 cod. civ.
Norma richiamata nel contesto dell'eventuale decadenza o effetti delle dichiarazioni inesatte; la Corte ha ritenuto necessario riesaminare in appello la questione relativa a termini e modalità con cui l'assicuratore potrebbe eccepire l'inoperatività.
art. 366 cod. proc. civ. (primo comma, n. 3, 4, 6)
Prescrizioni sulla redazione del ricorso per cassazione: la Cassazione ha rigettato più motivi per carenza di autosufficienza e per omissione nel riprodurre atti di appello indispensabili per il sindacato di legittimità.
art. 2697 cod. civ.
Onere della prova; ricordato in relazione a doglianze sulla consulenza tecnica e sulle prove non ammesse o non valutate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Norma sul contributo unificato aggiuntivo: la Corte ha rilevato l'obbligo per la ricorrente GO.RI. di versare ulteriore contributo ove dovuto.
Massime di principio
- Se in primo grado una questione relativa alla operatività di una polizza (es. dichiarazioni precontrattuali dell'assicurato) è stata effettivamente dibattuta, la Corte d'appello non può dichiararla "nuova" e inammissibile in appello salvo che non risulti realmente introdotta per la prima volta; diversamente la decisione di inammissibilità può essere cassata.
- La Corte di Cassazione limita il proprio sindacato sui fatti quando le decisioni di primo e secondo grado sono "conformi" nel dispositivo e nelle ragioni essenziali (cd. "doppia conforme"): in tali casi i motivi che cercano un riesame integrale dei fatti sono spesso inammissibili.
- Nei ricorsi per cassazione è fondamentale rispettare i requisiti di autosufficienza (riproduzione degli atti e degli argomenti essenziali di merito) e la specificità delle censure; argomentazioni generiche o prive di puntuale riferimento documentale saranno dichiarate inammissibili.
- Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti utili alle indagini anche se non prodotti dalle parti, purché non si tratti di prove dei fatti principali che sono onere delle parti: le censure sulla acquisizione documentale richiedono che la parte dimostri l'effettiva violazione del contraddittorio o il ruolo decisivo del documento nel convincimento del giudice.
- Quando la questione centrale riguarda l'operatività di una polizza per presunte dichiarazioni mendaci dell'assicurato, il giudice di merito deve valutare se la questione è stata dedotta e provata nei termini e se l'assicuratore ha esercitato tempestivamente i rimedi (es. azione entro termini previsti); se ciò non è chiarito, il riesame è necessario.
- Le doglianze circa la valutazione tecnica (CTU) o l'ammissibilità di prove vanno formulate con chiarezza sin dal grado di appello per poter essere utilmente esaminate in cassazione.
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